F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DELL’U.S.D. AUDACE LEGNAIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BATTINELLI FRANCESCO FINO AL 4.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana –Com. Uff. n. 29 del 5.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DELL’U.S.D. AUDACE LEGNAIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BATTINELLI FRANCESCO FINO AL 4.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana –Com. Uff. n. 29 del 5.1.2006) L’U.S.D. Audace Legnaia ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, C.U. n. 29 del 5 gennaio 2006, relativa alla squalifica inflitta al calciatore Battinelli Francesco, con la quale veniva confermata la squalifica fino al 4.11.2010. Rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la U.S.D. Audace Legnaia ha riproposto - esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dalla Commissione Disciplinare. In conseguenza, l’appello deve essere dichiarato inammissibile; la tassa reclamo, ai sensi dell’art. 29 comma 13 C.G.S., deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’U.S.D. Audace Legnaia di Firenze, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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