F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DEL SIG. SORRENTINO GIOVANNI PER IL FIGLIO SORRENTINO EMANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 5.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DEL SIG. SORRENTINO GIOVANNI PER IL FIGLIO SORRENTINO EMANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 5.1.2006) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con atto pubblicato il 14.12.2005, Com.Uff. n.35, infliggeva al calciatore Emanuel Sorrentino, in forza alla società F.C. Turris 1944 A.S.D. la squalifica sino al 15.3.2006, per fatto verificatosi nel corso della gara Sibilla Cuma/Turris, svoltasi il 10 dicembre 2005 e così descritto per avere rivolto all’arbitro frase offensiva, alla notifica del provvedimento disciplinare (di espulsione) lo spintonava ponendogli entrambe le mani sul petto. Nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava le offese, afferrando inoltre la bandierina del calcio d’angolo gettandola a terra. Nella riunione del 5.1.2006 (Com.Uff. n. 82), il provvedimento veniva confermato dalla Commissione Disciplinare, che respingeva un ricorso della società F.C. Turris. Avverso la decisione della Commissione ha presentato reclamo il Signor Giovanni Sorrentino, padre del calciatore Emanuel Sorrentino (minore d’età). Il ricorso, con il quale si chiede una riduzione della squalifica, è infondato, in quanto da un lato si fonda sul richiamo ad un precedente riguardante altro soggetto, di per sé non rilevante ai fini della valutazione della sanzione oggetto della odierna vertenza, e dall’altro evidenzia circostanze attenuanti che non trovano riscontro in atti. Nel referto arbitrale e nel relativo supplemento emerge al contrario un comportamento protrattosi dalla espulsione sino alla uscita dal campo e contraddistinto da una gravità, che trova logica sanzione nella squalifica sino al 15.3.2006. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dal Sig. Sorrentino Giovanni per il figlio Sorrentino Emanuel e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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