F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMERINO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06
APPELLO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMERINO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006)
Con appello del 19.1.2006 la Civitanovese Calcio S.r.l. chiedeva tra l’altro la riforma della decisione della Commissione Disciplinare che aveva, in 2° grado, respinto il ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che, a sua volta, aveva respinto il primitivo reclamo dalla stessa proposto nei confronti della Soc. Camerino Calcio responsabile, secondo il ricorrente, di avere sostituito un calciatore della classe ’87 con un calciatore della classe ’86. La Commissione Disciplinare aveva respinto il reclamo ritenendo inesatta tale circostanza in punto di fatto, in quanto frutto di un errore di trascrizione dell’arbitro della gara e dallo stesso subito dopo rettificato. Ritiene questa Commissione che il ricorso vada rigettato, essendo “incontestabile” la dichiarazione dell’arbitro sig. Matteo Mistrorigo, inviata in data 15.11.2005, nella quale lo stesso ha riferito di avere erroneamente trascritto sul referto e sul rapporto di fine gara il nominativo del calciatore subentrato in campo ed in particolare di aver erroneamente riportato il numero di maglia 13 invece del numero 15. Tale dichiarazione scritta non consentiva né al Giudice Sportivo né tantomeno alla Commissione Disciplinare una diversa decisione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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