F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI WIPPTAL / SCILIAR SCHLERN DEL 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 31 del 15.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI WIPPTAL / SCILIAR SCHLERN DEL 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 31 del 15.12.2005) In data 20.12.2005 l’A.C. Wipptal preannunciava ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano di cui al C.U. n. 31 del 15 dicembre 2005. Successivamente in data 17.1.2006 presentava i motivi del reclamo. Premesso quanto sopra e ritenuto che a norma dell’art. 33 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva i motivi del ricorso devono essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, occorre dichiarare inammissibile l’appello proposto perché tardivo e disporre l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Wipptal di Vipiteno (Bolzano), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, e dispone incamerarsi la tassa versata.
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