F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DEL CALCIATORE PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 28.02.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 76 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 205/C del 03.02.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DEL CALCIATORE PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 28.02.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 76 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 205/C del 03.02.2006) Il 7.11.2005 il Presidente Federale deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Alessandro Pellicori (all’epoca dei fatti tesserato per la U.S. Grosseto F.C. s.r.l.) per la violazione dell’art.76.2 N.O.I.F. perché, quale calciatore della Nazionale Universitaria, benchè convocato per il giorno 6.8.2005 presso il “Mancini Park Hotel” di Roma, per partecipare alle Universiadi di Smirne, non si presentava né giustificava la propria assenza; nonché la U.S. Grossetto F.C. s.r.l. per responsabilità oggettiva ex art. 2.4. C.G.S. per l’addebito contestato al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C squalificava il calciatore Alessandro Pellicori, attualmente tesserato per la U.S. Catanzaro S.p.a., fino a tutto il 28.2.2006, prosciogliendo la U.S. Grossetto F.C. s.r.l. dall’addebito contestatogli (Com.Uff. n. 205/C del 3.2.2006). Ricorreva davanti alla Commissione d’Appello Federale il Pellicori sostenendo: l’assenza di particolare disvalore giuridico-sportivo nella propria condotta per la vicenda in esame, tenuto anche conto che la stessa Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul C.U. n. 145/C del 9.12.2005, proscioglieva dallo stesso addebito il calciatore Rocca Salvatore della società Vigor Lamezia s.r.l. pur non avendo questi addotto giustificazione alcuna. Sottolineava poi come avesse fin da subito proposto e documentato la sua assenza alla convocazione dovuta alla paura di attentati terroristici a seguito del clima di tensione generale instaurato dal dilagante estremismo islamico, nonché dalle precarie condizioni di salute della propria madre. Chiedeva pertanto il proscioglimento dagli addebiti o al presofferto o in subordine di commutare la squalifica residua in ammenda, ed in via ulteriormente gradata commutare la squalifica a tempo in qualifica a giornate, limitando il numero dello stesso al presofferto. L’appello è parzialmente fondato. La violazione di cui all’art.76 N.O.I.F. contestata al calciatore è ampiamente comprovata. La norma innanzi citata pone a carico del tesserato un obbligo professionale, oltre che marcatamente deontologico, di mettere a disposizione della rappresentative nazionali le proprie prestazioni sportive ove richieste con apposita convocazione. Tale obbligo può essere disatteso solo in caso di “provato e legittimo impedimento”. Fuori dal caso di eventi accidentali che comportino infermità talmente grave da impedire al calciatore di recarsi nel luogo indicato dalla convocazione, la gravità e la legittimità dell’impedimento può essere comprovata solo dalla constatazione che le strutture tecniche e sanitarie ne possono fare, dopo che il calciatore abbia risposto alla convocazione. Pertanto, nella fattispecie, l’art.76 NO.I.F. risulta violato in primo luogo per il mancato raggiungimento del luogo indicato per la convocazione, comportamento privo di plausibile giustificazione, ma anche per le motivazioni addotte, tutte di natura psicologica, che potevano essere oggetto, ove riscontrate dai medici federali, di un provvedimento di esenzione della trasferta come reclamato dal calciatore stesso. Va comunque ridotta la sanzione risultando equo, rispetto alla condotta posta in essere, alle motivazioni addotte, alle decisioni prese per situazioni similari, quella della squalifica fino al 15.2.2006. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal calciatore Pellicori Allesandro, riduce al 15.2.2006 la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici al reclamante.
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