F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DELL’U.S. TRIESTINA 1946 AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE SEVESO VALENTINA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06
APPELLO DELL’U.S. TRIESTINA 1946 AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE SEVESO VALENTINA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)
La Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della Signora Astori Andreina, che chiedeva l’annullamento del tesseramento della figlia minore, Severo Valentina, in favore della U.S. Triestina 1946 perché la firma della Signora Astori risultava essere apocrifa. Disponeva poi il deferimento dinanzi alla competente Commissione Disciplinare del Presidente della U.S. Triestina 1946, della Società e della calciatrice Severo Valentina per violazioni del C.G.S. (Com.Uff. n.13/D del 25.11.2005). Ricorreva avanti la C.A.F. la U.S. Triestina 1946 sostenendo l’improcedibilità e/o inammissibilità per difetto di rappresentanza, per omessa motivazione, per infondatezza della richiesta originaria della Astori Andreina. Chiedeva comunque l’annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti e conseguentemente dichiarava tuttora valido il tesseramento della Seveso Valentina in favore della U.S. Triestina 1946. Il ricorso è infondato e va rigettato. Le eccezioni preliminari sono destituite di fondamento, non dovendosi ovviamente la ricorrente Astori Andreina (madre esercente la potestà parentale della minore Seveso Valentina) farsi rappresentare da alcuno, ed essendo motivata la decisione della Commissione Tesseramenti; inoltre emerge icto oculi come la firma apposta in calce al modulo di tesseramento di cui all’oggetto sia apocrifa, se comparata a quella rilasciata dalla Astori Andreina nel ricorso originario e nella carta di identità rilasciata dal Comune di Cesano Maderno il 22.8.2003, così come ampiamente ed idoneamente motivato dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Triestina 1946 di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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