F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DEL F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEDASO/MONTOTTONE DEL 22.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 15.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DEL F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEDASO/MONTOTTONE DEL 22.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 15.12.2005) Nel corso della gara in epigrafe l’arbitro designato interompeva definitivamente l’incontro al 47° minuto del secondo tempo, a seguito di aggressioni verbali subite da parte dei tesserati della società ricorrente, sostenendo nel supplemento di referto di non essere nella condizione psicologica per proseguire. Il Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. n. 51 del 24 novembre 2005, riteneva che il comportamento dei calciatori del F.C. Pedaso non aveva costituito una oggettiva situazione di pericolo per il Direttore di gara e, di conseguenza, ordinava la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare competente per il reclamo decideva con il provvedimento indicato in epigrafe per l’accoglimento dello stesso infliggendo alla F.C. Pedaso la sanzione sportiva della perdita della gara per o a 3. Avverso tale decisione propone ricorso la F.C. Pedaso, sostenendo che “ il comportamento dei giocatori era ed è da interpretarsi come un normale gesto di protesta e di stizza……e non come atto aggressivo ed intimidatorio e minaccioso, tale da non consentire allo stesso arbitro di proseguire l’incontro….”, invocando le violazioni degli artt.12 C.G.S e 64 comma 2 N.O.I.F.. Il ricorso deve essere respinto in quanto non si ravvisano le violazioni degli artt 12 C.G.S e 64 comma 2 N.O.I.F.. In particolare è proprio l’articolo indicato delle N.O.I.F. a stabilire che “ l’arbitro deve astenersi….. dal far proseguire la gara quando si verificano a suo giudizio fatti o situazioni che appaiono pregiudizievoli per la sua incolumità…..oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio….”. Nel caso in argomento, l’arbitro in ossequio alle prerogative che le norme richiamate gli attribuiscono, ha sospeso la gara non avendo più la serenità necessaria per mantenere la piena indipendenza di giudizio. Oggettivamente risulta dal referto arbitrale che tutti i calciatori del Pedaso, sia quelli presenti in campo che quelli in panchina, insieme ai dirigenti, accerchiavano l’arbitro all’interno del rettangolo di gioco, creando una situazione di tensione che legittimamente può essere stata interpretata da parte del Direttore di gara come una turbativa definitiva alla condizione psicologica di tranquillità e serenità necessaria per adottare con la dovuta obiettività le decisioni nel corso del gioco. Il comportamento di tutti i tesserati del Pedaso presenti sul campo di calcio non appare conforme, inoltre, alle disposizioni dell’art. 73, 3° comma, N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Pedaso di Pedaso (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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