F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DELL’ASS. LIBERTAS ZACCAGNINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAO FRANCESCO FINO AL 23.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 31 del 12.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06
APPELLO DELL’ASS. LIBERTAS ZACCAGNINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAO FRANCESCO FINO AL 23.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 31 del 12.1.2006)
Con rituale e tempestivo appello 18.1.2006 la Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Zaccagnini ha richiesto l’annullamento della decisione, pubblicata sul C.U. n. 31 dell’11 gennaio 2006, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia aveva confermato la squalifica per la durata di anni due inflitta al calciatore Rao Francesco, nato il 7.3.1970. Osserva preliminarmente la C.A.F. che la Società reclamante ha, in questa sede, riproposto gli stessi motivi di merito enunciati davanti alla Commissione Disciplinare, fatto che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’ASS. Libertas Zaccagnini di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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