F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DEL CALCIATORE SANSONE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 79 del 17.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06
APPELLO DEL CALCIATORE SANSONE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 79 del 17.1.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 16 gennaio 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, respingendo il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Sansone Marco della U.S. Uria 2000, confermava la squalifica fino al 31.1.2007 a questi inflitta dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato (Com. Uff. n. 26 del 30.11.2005). Osservava la Commissione, in relazione alla persona che aveva sputato all’indirizzo dell’arbitro della gara, colpendolo, ed aveva rivolto allo stesso frasi gravemente minacciose, che si trattava del Sansone dal momento che lo stesso arbitro, ascoltato sul punto, aveva espressamente escluso ogni possibilità di errore. Da qui la conferma della squalifica inflitta dal primo Giudice. Avverso tale decisione proponeva appello il Sansone rilevando (genericamente) di non aver posto in essere le condotte sanzionate e che l’arbitro nell’indicarlo come l’autore si era evidentemente sbagliato. Chiedeva pertanto un atto di giustizia, con questo sollecitando, evidentemente, la riforma della decisione impugnata ed il conseguente annullamento della squalifica. L’appello del Sansone non è ammissibile. Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d’Appello sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che per omessa … motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel caso in esame il Sansone non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine dalla corretta individuazione dell’autore dei fatti all’origine della squalifica. Va da sé, di conseguenza, che l’appello, proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 comma 1 C.G.S., deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (molto generici, peraltro) messi in evidenza dallo stesso Sansone in merito al presunto errore in cui sarebbe incorso l’arbitro. Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 comma 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello del Sansone non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal calciatore Sansone Marco, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata
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