• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. PASSIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1, LETT. H), C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 2 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005)
RICORSO PER REVOCAZIONE SIG. BIRELLI ADRIANO, GIÀ PRESIDENTE DELL’U.S. PASSIGNANESE, AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 2, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. PASSIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1, LETT. H), C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 2 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005)
RICORSO PER REVOCAZIONE SIG. BIRELLI ADRIANO, GIÀ PRESIDENTE DELL’U.S. PASSIGNANESE, AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 2, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/C del 14 novenbre 2005 questa Commissione d’Appello Federale, accogliendo l’appello proposto dal Procuratore Federale avverso il proscioglimento di Birelli Adriano, Presidente della U.S.
Passignanese, e di questa società, annullava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria ed infliggeva al Birelli l’inibizione per la durata di anni 2 ed alla U.S. Passignanese l’esclusione dal campionato di competenza. Osservava questa Commissione, in relazione all’illecito sportivo per il quale vi era stato il deferimento del Procuratore Federale, che le affermazioni di Gori Marco, calciatore della U.S. Montegabbione, e le ammissioni del Birelli dimostravano come quest’ultimo avesse chiamato al telefono il Gori e lo avesse invitato a vincere ad ogni costo la partita contro l’U.P. Tuoro, offrendogli in cambio un compenso in denaro. Ravvisando nella condotta del Birelli una evidente ipotesi di illecito sportivo annullava, dunque, la decisione della Commissione Disciplinare e condannava lo stesso Birelli e la società alle sanzioni già dette. Avverso tale decisione proponevano ricorso per revocazione sia il Birelli che la società, facendo presente che il Gori, nel corso di una trasmissione televisiva (Umbria Sport Parliamone andata in onda ad opera dell’emittente RTE 24h il 18 novembre 2005), aveva escluso che nel corso della telefonata l’interlocutore avesse parlato di vendere, di comprare le partite; insomma, che non si (era) parla(to) di questo e che di soldi non gliene erano stati offerti assolutamente. Ritenuto, dunque, che il fatto nuovo, costituito dalle dichiarazioni televisive del Gori, offrivano la dimostrazione della falsità delle dichiarazioni rese dallo stesso Gori all’Ufficio Indagini, chiedevano la revocazione della decisione di condanna di questa Commissione. I ricorsi del Birelli e della U.S. Passignanese non possono trovare accoglimento. Occorre tener presente, infatti, che a norma di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lettera b) C.G.S. può farsi luogo a revocazione in base a prove riconosciute false dopo la decisione, laddove il participio riconosciute fa chiaramente riferimento ad un qualche giudizio, di qualsiasi genere e natura, in esito al quale, valutate tutte le emergenze del caso, la prova venga riconosciuta, per l’appunto, falsa. Nel caso in esame, invece, ci si trova in presenza di sole dichiarazioni del Gori, quelle fatte nel corso della trasmissione televisiva, semplicemente diverse da quelle rese all’Ufficio Indagini; dichiarazioni che non costituiscono affatto riconoscimento della falsità delle precedenti e che non offrono dimostrazione alcuna della loro stessa falsità. Basti pensare che il Gori può aver detto il falso proprio durante la trasmissione televisiva, per le ragioni più disparate, verosimilmente per allontanare da sé e far ricadere su altri (id est su questa Commissione d’Appello) la non lieve responsabilità della cancellazione della U.S. Passignanese dal campionato di competenza. E questo agli occhi oltre che dei sostenitori di questa società dei molti appassionati di calcio della zona, certamente maldisposti, loro come altri dappertutto (e non importa più di tanto in questa sede se a torto o a ragione), verso chi appare il delatore di fatti illeciti altrui. Nell’impossibilità di stabilire con certezza, dunque ed a tutto concedere, quali delle affermazioni del Gori rispondano al vero e quali no, non può affermarsi che le prime dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini siano false o, meno che mai, che così siano state riconosciute. Ne consegue l’impossibilità di procedere alla richiesta revocazione, senza che occorra soffermarsi più di tanto sul fatto che le prime dichiarazioni sono state rese dal Gori in un contesto di ufficialità e non di chiacchierata a ruota libera … da bar sport e che sono state valutate con attenzione, e da ultimo ritenute vere, alla luce dell’insieme degli elementi emersi nel corso del procedimento a carico del Birelli e della società; elementi che ne hanno dimostrato con sicurezza l’attendibilità, come adeguatamente illustrato nella delibera di cui si chiede la revocazione. Che, anche per queste ultime ragioni, non può essere disposta. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come innanzi proposti dall’U.S. Passignanese di Passignano sul Trasimeno (Perugia) e dal Sig. Birelli Adriano li dichiara inammissibili e dispone incamerarsi le tasse versate.
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