F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 1. APPELLO DELL’ A.C. REAL AMENDOLARA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GOLIA FRANCESCO FINO AL 31.12.2007 E ROTONDARO VALENTINO FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 76 del 10.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 1. APPELLO DELL’ A.C. REAL AMENDOLARA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GOLIA FRANCESCO FINO AL 31.12.2007 E ROTONDARO VALENTINO FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 10.1.2006) L’A.C. Real Amendolara ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, C.U. n. 76 del 9 gennaio 2006 pubblicato il 10.1.2006, relativa alla squalifica dei calciatori Golia Francesco e Rotondaro Valentino. Le ragioni dell’impugnazione si palesano per un verso infondate e per il resto inammissibili. L’appellante, in particolare, rileva che la Commissione Disciplinare avrebbe disatteso il disposto dell’art. 30 commi 3-4 e 5 C.G.S. non essendo stata disposta, pur se richiesta, l’audizione della parte reclamante. Il predetto motivo di gravame è infondato. Nel ricorso alla Commissione Disciplinare la Real Amendolara ha chiesto al giudice di 2° grado “di accertare i fatti, di acquisire ulteriori informazioni e di ascoltare, eventualmente, tutti gli interessati”. Nessuna esplicita richiesta, dunque, di audizione, bensì una sollecitazione che l’organo disciplinare, con valutazione insindacabile in questa sede, non ha ritenuto di accogliere atteso quanto emerso dagli atti ufficiali. Per ciò che attiene le altre doglianze, rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici di 2° Grado, possano essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “ come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la Real Amendolara, con gli altri motivi di appello in esame, ha riproposto - esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal giudice di 2° grado. In conseguenza, l’appello deve essere respinto per la parte relativa alla asserita ed insussistente violazione del contraddittorio e dichiarato inammissibile per il resto; la tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dall’A.C. Real Amendolara di Amendolara (Cosenza) in relazione al difetto di contraddittorio e lo dichiara inammissibile ex art. 33 comma 1 C.G.S. nel resto. Dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it