F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 2. APPELLO DELL’ A.S.D. MEGARA AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA AUGUSTA/POZZALLO DELL’8.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 31 del 12.01.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06
2. APPELLO DELL’ A.S.D. MEGARA AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA MEGARA AUGUSTA/POZZALLO DELL’8.12.2005 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com.
Uff. n. 31 del 12.01.2006)
Con atto d’appello ritualmente proposto davanti a questa C.A.F., l’A.S.D.
Megara Augusta ha proposto impugnazione avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui in epigrafe. Il
provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il
reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice
Sportivo che, con C.U. n. 29 del 21 dicembre 2005, ha irrogato la sanzione della
sconfitta per 0-3 in ordine ai fatti verificatisi in occasione della disputa della gara
Megara/Pozzallo dell’ 8.12.2005.
Preliminarmente, rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza,
inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o
comunque dei Giudici di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla
Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione
o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione
della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella
sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “ come giudice di secondo grado o in materia
di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’ A.S.D.
Megara, con l’atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in fatto – le
identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione
sono state integralmente valutate e disattese dal giudice di 2° grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto
dall’A.S.D. Megara Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) ai sensi dell’art. 33
comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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