F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 5. APPELLO DEL G.S. BAYERN CASERTA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA BAYERN CASERTA/ S.C.N. GRAVINA DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06
5. APPELLO DEL G.S. BAYERN CASERTA AVVERSO LA DECLARATORIA
D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA BAYERN CASERTA/
S.C.N. GRAVINA DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 60 del
19.01.2006)
Il G.S. Bayern Caserta, iscritta al Campionato Regionale di Attività Mista
Maschile della Campania, proponeva, in data 2 gennaio 2006, reclamo alla
Commissione Disciplinare avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato
nel Comunicato Ufficiale n. 52 del 20 dicembre 2005, con cui, l’organo decidente
rilevava che “al 28° del s.t.” della gara Bayern Caserta/Scuola Calcio Nino
Gravina, disputata il 17 dicembre 2005, “entrava indebitamente sul terreno di gioco
il Sig. Napolitano Gianfranco della società Bayern Caserta … e colpiva con uno
schiaffo l’arbitro, insultandolo”, nonché, che “a fine gara” lo stesso aggressore
“ingiuriava e minacciava l’arbitro”.
Il Giudice Sportivo, peraltro, precisava che il Sig. Napolitano, benché non fosse
presente “in distinta di gara”, veniva riconosciuto dall’arbitro, Sig. Marrone da
Ercolano, perché era stato presente nella distinta di una gara precedente – “disputata
il 29.10.2005” – arbitrata dallo stesso.
Pertanto, l’organo decidente deliberava “di sanzionare il Sig. Napolitano
Gianfranco della società Bayern Caserta con la squalifica fino al 16.12.2010 con
proposta di radiazione al Presidente Federale”.
Il Giudice Sportivo, preso atto, altresì, che “a fine gara” i tesserati della Bayern
Caserta “causavano la rottura dello specchietto retrovisore e dell’antenna radio”
del direttore di gara, condannava, altresì, la società campana al pagamento dell’ammenda
di Û 300,00 con squalifica del campo di gioco per una gara effettiva,
“con obbligo di disputa a porte chiuse”, nonché, a risarcire tutti i danni subiti
dall’Arbitro, nella misura che sarà stabilita dal Comitato Regionale Campania.
Il G.S. Bayern Caserta, con reclamo del 2 gennaio 2006, proponeva ricorso alla
Commissione Disciplinare avverso la succitata decisione, per sentire “dichiarare
infondato il provvedimento del Giudice Sportivo, per violazione e/o falsa applicazione
del R.E., e, per illogicità, contraddittorietà, infondatezza, e non corrispon denza al vero del rapporto arbitrale”.
La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel Comunicato
Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006, dopo aver esaminato “gli atti ufficiali, letto il
reclamo”, ne rilevava l’inammissibilità perché “spedito il 2.1.2006, con raccomandata
n. 12530522486-3, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 5,
C.G.S. (entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il
quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo)” e, pertanto, deliberava
“di dichiarare inammissibile il reclamo” disponendo “addebitarsi la tassa, non versata,
sul conto della società”.
Il G.S.Bayern Caserta proponeva, in data 26 gennaio 2006, appello alla
Commissione d’Appello Federale avverso la succitata decisione, deducendo a fondamento
della propria domanda, preliminarmente, che “se da un lato il C.U. n. 52
portante il deliberato del Giudice Sportivo oggetto di gravame è del 20.12.2005, lo
stesso veniva comunicato e, pertanto, portato a conoscenza dei tesserati solo in
data 22.12.2005 quando veniva distribuito in formato cartaceo”.
La società appellante aggiungeva, altresì, che “alla pagina 1065 del C.U. n. 52
del 20.12.2005 testualmente si riporta che <>”.
Alla stregua di queste premesse, il Bayern Caserta affermava che “solamente in
data 22 dicembre 2005 poteva venire a conoscenza del C.U.” deducendo a fondamento
di questo assunto che le società sportive non sarebbero “obbligate alla consultazione
del sito internet e che le stesse, invero, sono esclusivamente tenute a
recarsi ogni giovedì della settimana (giorno di diffusione del C.U. su cartaceo) per
essere messi a conoscenza dei comunicati stessi”.
Pertanto, la società appellante concludeva sostenendo che il reclamo alla
Commissione Disciplinare Regionale sarebbe stato ammissibile perché tempestivo.
La società appellante, inoltre assumeva, nel merito, che “il Giudice Sportivo
avrebbe dovuto applicare una sanzione inibitoria corrispondente ai fatti contestati,
decisamente inferiore a quella invero comminata e proporzionata alla gravità del
fatto”.
In particolare, l’odierna appellante sollevava dubbi circa “la corrispondenza al
vero di quanto artatamente asserito nel referto” dell’arbitro Sig. Marrone da
Ercolano in quanto, secondo la deducente, il Sig. Napolitano, individuato come
responsabile di quanto accaduto a fine della gara Bayern Caserta/Scuola Calcio
Nino Gravina del 17 dicembre 2005, si sarebbe, in quel momento, trovato altrove
“in quanto impedito fisicamente”.
La società ricorrente, altresì, sosteneva “che anche alla luce di quanto dichiarato
dall’arbitro nell’allegato al referto di gara” emergerebbe “ictu oculi l’incertezza
sull’accaduto e sulla reale identità della persona che presuntivamente avrebbe colpito
con uno schiaffo il medesimo, atteso che nel mentre si dichiara che la persona
in contestazione non era presente in distinta, dall’altro si afferma di averlo
<> per il solo fatto che lo stesso sarebbe stato presente in altra
distinta di gara disputatasi il 29.10.05”.
Il G.S. Bayern Caserta nell’impugnare le sanzioni disciplinari della squalifica del
campo per una gara effettiva e del pagamento dell’ammenda di Û 300,00 oltre il
risarcimento per i danni causati alla vettura dell’Arbitro da quantificarsi, ha sostenuto
“la totale estraneità della società” in relazione a detti fatti, “atteso che l’automobile
del direttore di gara, come del resto confermato nel referto arbitrale, non
veniva lasciata in custodia alla Società ospitante, ma parcheggiata nel piazzale
antistante la struttura comunale di Casolla – Caserta senza affidamento della stessa
con le chiavi al dirigente addetto inserito nella distinta”.
Alla stregua di queste premesse, la società Bayern Caserta, concludeva “affinché
la spett.le Commissione d’Appello Federale in accoglimento del presente gravame
avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Regionale voglia riformare
il provvedimento del Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale del
20.12.2005 con riferimento alla gara 12a di andata del Campionato Italiano
Regionale di Attività Mista maschile G.S. Bayern Caserta – Scuola Calcio Nino
Gravina, disputatasi in data 17.12.2005 ed in riforma dello stesso, così provvedere:
a) dichiarare infondato il provvedimento del Giudice Sportivo, per violazione e/o
falsa applicazione del R.E., e, per illogicità, contraddittorietà, infondatezza, e non
corrispondenza al vero del rapporto arbitrale”.
Il gravame è infondato.
Il reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania, dal G.S. Bayern Caserta avverso il provvedimento del Giudice Sportivo,
pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 52 del 20 dicembre 2005, con cui è stata
comminata la squalifica del tesserato Gianfranco Napolitano sino al 16 dicembre
2010, nonché, la squalifica del campo di gioco della società appellante per una
gara effettiva, col pagamento a carico di quest’ultima dell’ammenda di Û 300,00
oltre il risarcimento, da quantificarsi, dei danni subiti dall’arbitro in occasione della
gara Bayern Caserta/Scuola Calcio Nino Gravina del 17 dicembre 2005, è stato
inviato a mezzo raccomandata n. 12530522486-3, in data 2 gennaio 2006.
L’art. 42, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva statuisce che “i ricorsi di 2°
grado alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, entro il decimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione
che si intende impugnare”.
Alla stregua di queste premesse, essendo stata “resa nota la decisione che” la
società Bayern Caserta intendeva impugnare in data 20 dicembre 2005, il termine
massimo per proporre ricorso alla Commissione Disciplinare avverso lo stesso era
il 30 dicembre 2005.
Pertanto, il reclamo inviato dalla società Bayern Caserta, a mezzo raccomandata
n. 12530522486-3, il 2 gennaio 2006, è inammissibile perché tardivo.
Peraltro, a nulla rileva l’assunto della società appellante secondo cui “le società
non sono obbligate alla consultazione del sito internet e che le stesse, invero, sono
esclusivamente tenute a recarsi ogni giovedì della settimana (giorno di diffusione
del C.U. su cartaceo) per essere messi a conoscenza dei comunicati stessi”, in
quanto, il Codice di Giustizia Sportiva indica quale termine iniziale dal quale decorrono
i dieci giorni per la proposizione del reclamo alla Commissione Disciplinare,
non il momento della “conoscenza” da parte della società interessata del provvedimento
del Giudice Sportivo che si intende impugnare, bensì quello della “pubblicazione”
dello stesso (cfr. C.G.S. art. 42, comma 5).
In ogni caso, non è possibile trascurare la considerazione che già nel
Comunicato Ufficiale n. 47 del 2 dicembre 2005, il Comitato Regionale Campania
rendeva noto che “in ragione del turno infrasettimanale delle gare dei Campionati
organizzati nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., in programma mercoledì
21 dicembre p.v., i provvedimenti disciplinari relativi alle gare del 17-18-19
dicembre p.v. saranno pubblicati martedì 20 dicembre p.v., su apposito
Comunicato Ufficiale” e che “il Comunicato Ufficiale del 20 dicembre p.v. sarà consultabile,
dalle ore 20 in poi, esclusivamente sul Sito Internet di questo C.R., per la
parte integrale, relativa ai provvedimenti disciplinari ed alle delibere degli Organi di
Giustizia Sportiva”.
Peraltro, nel Comunicato Ufficiale in esame, era, altresì, previsto che “eventuali
richieste di <> dovranno pervenire, a mezzo fax, al Giudice
Sportivo del C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C., entro le ore 11 di mercoledì 21 dicembre
p.v.” a conferma che la data di pubblicazione del C.U. n. 52 sarebbe stata il 20
dicembre 2005 e non il 22 dicembre 2005.
Il reclamo proposto dalla società ricorrente alla Commissione Disciplinare è,
quindi, inammissibile perché tardivo.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto
dal G.S. Bayern Caserta di Caserta e dispone incamerarsi la tassa versata.
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