F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 8. APPELLO DELL’A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI UNO AL CALCIATORE FERREYRA CHRISTIAN PABLO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 43 del 2.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 8. APPELLO DELL'A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI UNO AL CALCIATORE FERREYRA CHRISTIAN PABLO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 43 del 2.2.2006) Con il provvedimento di cui al C.U. n.43 in data 2 febbraio 2006 del Comitato Regionale Abruzzo la Commissione Disciplinare, in seguito a deferimenti della Procura Federale presso la F.I.G.C., irrogava al Sig. Carmine La Stella, presidente della A.S.D. Valle del Giovenco l’inibizione a svolgere funzioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi sei, al calciatore Pablo Christian Ferreyra la squalifica di un mese ed alla A.S.D. Valle del Giovenco la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 1.500,00. Avverso il detto provvedimento, passato in giudicato per il presidente e per la squadra, proponeva appello la A.S.D. Valle del Giovenco esclusivamente nell’interesse del calciatore Pablo Christian Ferreyra chiedendo la revoca della sanzione inflitta (squalifica di un mese) ovvero, in subordine, la riduzione della medesima mentre in via cautelare ne chiedeva la sospensione. Deduceva la parte reclamante a sostegno delle proprie ragioni una diversa ricostruzione e/o interpretazione dei fatti. Il reclamo appare fondato solo parzialmente nei termini che seguono. Ed invero i fatti risultano acclarati in maniera oggettiva ed agli stessi può darsi l’univoca interpretazione già data dalla Commissione Disciplinare che Codesto Giudice condivide pienamente. D’altronde, implicita conferma della veridicità di tutti i fatti può anche ricavarsi dalla circostanza che il presidente La Stella e la squadra Valle del Giovenco non abbiano ritenuto di impugnare la prima pronuncia. Deve conseguentemente rigettarsi la domanda principale di cui al reclamo mentre appare meritevole di accoglimento la proposta subordinata. Ed invero risulta sproporzionata la sanzione ove si consideri che quanto all’abitazione fornita al calciatore, era comunque una necessità indifferibile alla quale lo stesso doveva far fronte nell’interesse suo e dell’intero nucleo familiare. Un’estrema necessità può essere ravvisata anche nell’accettazione di un prestito da parte del medesimo ovvero di un acconto sui futuri compensi apparendo credibile che, senza altra occupazione stabile, fosse rimasto privo di mezzi di sussistenza, per cui, il tutto deve essere interpretato nella situazione di uno stato di bisogno altrettanto indifferibile. La sanzione più equa appare quella di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Valle del Giovenco di Aielli Stazione (L’Aquila), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferryera Christian Pablo alla squalifica per giorni venti.
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