F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DELLA POL. CALMEDIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI MANNU GIOVANNI FINO AL 31.12.2008 E PALLUCCA CARLO FINO AL 31.05.2006 E DELL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE SIG. RUGGIU GIAN PIETRO FINO AL 30.06.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 26 del 19.01.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06
APPELLO DELLA POL. CALMEDIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI MANNU GIOVANNI FINO AL 31.12.2008 E PALLUCCA CARLO FINO AL 31.05.2006 E DELL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE SIG. RUGGIU GIAN PIETRO FINO AL 30.06.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 26 del 19.01.2006)
I fatti risultano acclarati dal referto arbitrale e del relativo supplemento, per cui, non possono essere contestati nel loro reale accadimento, dovendosi riconoscere ai detti atti fonte privilegiata di prova giusta il disposto dell’art.31 A1 C.G.S.. Il reclamo porta di contro alla richiesta di un totale riesame del fatto che da una parte non può essere considerato in maniera difforme da quanto risulta già provato mediante referto arbitrale e, dall’altra, non può essere richiesto alla C.A.F. che è Giudice di legittimità e non di merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Calmedia di Bosa (Nuoro) ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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