F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DELL’A.S.D. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE DORIA CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 27.01.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DELL’A.S.D. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE DORIA CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 27.01.2006) Il calciatore Claudio Dora – tesserato A.S. Noicattaro Calcio – al termine della gara Noicattaro-Nuovo Terzigno del 22.12.2005, nel rientrare negli spogliatoi, colpiva volontariamente sul viso, con uno sputo, un assistente arbitrale, rivolgendogli anche espressioni offensive. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettantii, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 78 del 28 dicembre 2005, squalificava il calciatore fino a tutto il 30 giugno 2006. Su reclamo proposto dalla società, ai sensi dell’art. 32 C.G.S., la Commissione Disciplinare confermava la sanzione - con decisione pubblicata in C.U. n. 99 del 27 gennaio 2006. A giudizio della Commissione Disciplinare erano da considerare del tutto in conferenti le doglianze manifestate dalla ricorrente in merito all’asserita erronea applicazione dell’art. 14, comma 2bis C.G.S., da parte del Giudice Sportivo poiché quest’ultimo, nel determinare la sanzione, non aveva fatto espresso riferimento all’ultima parte della norma appena citata (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara) bensì genericamente al disposto dell’intero comma 2bis dell’art. 14 che stabilisce le misure minime delle squalifiche irrogabili in relazione alle infrazioni ivi specificate, siano esse violente o irriguardose. Ne conseguiva – secondo la Commissione Disciplnare – che, stante la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, profondamente lesivo della dignità dell’assistente arbitrale, la sanzione irrogata da Giudice sportivo doveva ritenersi del tutto congrua. Avverso detta decisione l’ A.S. Noicattaro Calcio predetta ha proposto appello, affidato a due ordini di motivi, invocando la riduzione della squalifica del tesserato sino a tutto il 28 febbraio 2006, ovvero nella diversa durata ritenuta di giustizia. Col primo motivo di gravame, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2bis C.G.S. in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe fatto espresso riferimento all’ultima parte di tale norma che stabilisce le misure minime delle squalifiche irrogabili in relazione alle infrazioni ivi specificate, siano esse violente o meramente irriguardose. In ogni caso, si osserva, la sanzione irrogata sarebbe ingiustamente eccessiva dal momento che l’art. 14, n. 2bis, lett. a) C.G.S. non prevede l’ipotesi della squalifica a tempo indeterminato irrogata nel caso di specie. Col secondo motivo, la ricorrente censura l’illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché l’omessa motivazione sulla comparazione di ipotesi disciplinari. Entrambi i motivi non meritano accoglimento. Quanto al primo, è sufficiente rilevare che del tutto correttamente la Commissione Disciplinare. – sulla base di una attenta ricognizione e valutazione dei fatti che sfugge al sindacato di legittimità di questa Commissione d’Appello Federale, in quanto esente da vizi logici e giuridici – ha ritenuto che la condotta posta in essere dal tesserato Doria integrava l’ipotesi di “condotta violenta” aggravata da almeno due elementi, l’uno costituito dalla chiara volontarietà dell’atto, certamente spregevole, ulteriormente qualificato dalle contestuali espressioni oltraggiose formulate dal calciatore, e l’altro dalla qualità della persona offesa, ufficiale di gara. Appare evidente che ricorre nella fattispecie l’ipotesi prevista dall’ultima parte della lettera c) dell’art. 14, n. 2bis C.G.S. che, appunto, prevede la pena della squalifica “per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”. Per quanto riguarda, poi il giudizio di proporzionalità e/o adeguatezza della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Doria, è sufficiente osservare che essa non richiede una pedissequa ricognizione dei “precedenti” giurisprudenziali della Commissione Disciplinare o di questa Commissione d’Appello Federale, essendo sufficiente, in questa sede, che la sanzione in esame rientri nell’ambito delle varie categorie di ipotesi sanzionatorie prefigurate dalla citata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue, dunque, che l’appello avverso l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare va respinto, con incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Noicattaro di Noicattaro (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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