F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 2. APPELLO A.P. G. PAGANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. G. PAGANO/A.C.D. SAN PIETRO DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del 19.1.2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06
2. APPELLO A.P. G. PAGANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. G.
PAGANO/A.C.D. SAN PIETRO DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del
19.1.2006
Con atto del 23.1.2006, la Associazione Polisportiva “G. Pagano” proponeva
appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Puglia, con cui era stata inflitta alla predetta Associazione la perdita della
gara A.P. G.Pagano/A.C.D. San Pietro in Lama del 20.11.2005 per posizione irregolare
del proprio tesserato Rillo Daniele.
La reclamante adduce, come risulta in effetti dagli atti, che la squalifica comminata
al Rillo per quarta ammonizione, come da C.U. n. 19 del 10 novembre 2005,
è frutto di errore materiale, atteso che nella specie la quarta ammonizione non era
stata inflitta al predetto.
Mentre è agevole rendersi conto dell’effettiva valenza in fatto dell’assunto della
reclamante, devesi esaminare la questione afferente al se una sanzione di squalifica
contenuta in un Comunicato Ufficiale possa essere considerata tamquam non
esset ex post, in ragione di un pregresso errore materiale.
Trattasi di argomento complesso, per la valutazione del quale deve farsi necessariamente
ricorso ai principi generali in materia di pubblicità notizia, di affidamento
dei terzi e di obiettività di situazioni.
E’ evidente che la Società antagonista dell’odierna reclamante non aveva altra
fonte di cognizione se non quanto riportato nel comunicato, non essendo richiesta
la conoscenza delle vicende pregresse dei giocatori avversari; d’altro canto, unica
fonte ufficiale delle sanzioni comminate non può che essere il Comunicato Ufficiale.
Posto che anche la odierna reclamante doveva aver preso visione del comunicato,
essa, avrebbe dovuto far rettificare quella sanzione, onde elidere la valenza
della comminata squalifica; tanto non è stato fatto e poco rileva che i tempi di diffusione
dl comunicato sono spesso lenti, atteso che solo strumento idoneo a rendere
noti i provvedimenti ufficiali rimane appunto il C.U.. Del resto, esistono anche
altri più tempestivi mezzi per conoscerne il contenuto, magari officiosamente, ma
comunque utilmente al fine di provocare i provvedimenti correttivi del caso.
Può apparire in qualche misura formalistico, in ragione delle oggettività dei fatti,
dare prevalenza alla ufficialità rispetto alla sostanza delle cose, ma non può neppure
non tenersi conto della valenza erga omnes dei documenti ufficiali, la cui efficacia
immediata non può farsi venir meno in ragione di casi apprezzabili, ma non
idonei a scalfire il principio generale (e necessario) che connota la ratio che dà
esclusiva valenza alla istituzionale forma di pubblicità adottata.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento; consegue l’incameramento
della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.P.
G.Pagano di Alliste (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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