F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 4. APPELLO DEI SIGNORI BRINI GIAN LUCA E GIOVANNA LASAGNI AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE RICCARDO BRINI FAVORE DELLA POL. MONTE SAN PIETRO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 15/D del 15.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06
4. APPELLO DEI SIGNORI BRINI GIAN LUCA E GIOVANNA LASAGNI AVVERSO
LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO
DEL FIGLIO MINORE RICCARDO BRINI FAVORE DELLA POL.
MONTE SAN PIETRO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff.
15/D del 15.12.2005)
Con atto del 28.1.2006, Gian Luca Brini e Giovanna Lasagni, genitori esercenti
la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore Riccardo Brini, proponevano
reclamo avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, che aveva respinto
il loro ricorso avverso il tesseramento del proprio figlio presso la Polisportiva Monte
San Pietro; ribadito che essi reclamanti non avevano alcuna intenzione di consentire al vincolo di tesseramento del figlio e che non conoscevano il contenuto del
modulo relativo, disconoscevano formalmente le firme apposte sul modulo stesso.
Il reclamo non può trovare accoglimento; premesso che è sempre sgradevole
trattare problemi di tesseramento di un minore, per il quale, a prescindere dalle
(necessarie) norme federali al riguardo, dovrebbe comunque prevalere la volontà
effettiva dello stesso, la rilevata (nella decisione impugnata) ambiguità complessiva
dei motivi di ricorso sussiste tuttora.
Infatti, è palese che ove, come peraltro solo in questa sede risulta addotto, gli
odierni reclamanti non avessero mai sottoscritto la richiesta di tesseramento, essi
avrebbero subito e in principalità addotto tale dirimente argomento, che invece non
è stato esplicitato in sede di ricorso e che solo ora, quando la decisione impugnata
tanto aveva rilevato, viene per la prima volta enunciato.
In altri termini, il disconoscimento delle firme, che risultano apposte sul modulo
prescritto, appare tardivo e comunque scaturente dalla motivazione della decisione
impugnata e non può pertanto essere, in mancanza di concreti elementi che ne suffraghino
la veridicità, considerato sussistente o, comunque, dimostrato.
Le altre ragioni addotte possono rilevare sul piano del costume, ma non sono di
per sé valide per inficiare la regolarità del tesseramento.
Il reclamo deve essere pertanto respinto; consegue l’incameramento della
tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dai Signori
Brini Gian Luca e Giovanna Lasagni e dispone l’incameramento della tassa versata.
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