F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO A.S. TRIBALCIO PICENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIBALCIO PICENA/S.S. PORT CAFÈ DEL 25.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 74 del 3.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06
APPELLO A.S. TRIBALCIO PICENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIBALCIO PICENA/S.S. PORT CAFÈ DEL 25.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 74 del 3.1.2006)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S. Tribalcio Picena ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, C.U. n. 74 del 3 gennaio 2006. Con il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo presentato dalla S.S. Port Cafè avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 24 del 30 novembre 2005) che aveva disposto la ripetizione della gara Tribalcio Picena/Port Cafè, ha annullato il provvedimento del Giudice di primo grado deliberando il ripristino del risultato conseguito sul campo. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 33/1 lett. b) e c) nonché la violazione dell’art. 29 n. 7 in relazione all’art. 32 n. 6 C.G.S.. Segnatamente la A.S. Tribalcio Picena ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell’art. 31/a 1) C.G.S.. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio. inosservanza delle norme sul contraddittorio e sui diritti delle parti nei giudizi disciplinari. La società ricorrente rileva, in primo luogo, che la Commissione Disciplinare ha errato nel ritenere ininfluente, ai fini del risultato, l’errore tecnico ammesso dallo stesso direttore di gara, il quale nel referto aveva espressamente affermato di non aver provveduto all’espulsione, dopo la seconda ammonizione, di un calciatore della S.S. Port Café. Soggiunge al riguardo la Tribalcio Picena che, trattandosi di incontro di Calcio a 5, la mancata espulsione, con ancora circa 6 secondi di gioco effettivo da disputare e sul risultato di 4 a 5 in favore della S.S. Port Café, ha arrecato un danno concreto alla reclamante, poiché alla ripresa della gara, avvenuta dopo la segnatura della rete del vantaggio da parte della Port Café, un calciatore avversario, ammonito per essersi sfilato la maglia e non espulso pur avendo subito la seconda sanzione disciplinare, é rimasto in campo e dunque la sua presenza ha avuto una incidenza effettiva sulla successiva dinamica dell’azione di giuoco. L’appello in esame è fondato. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge la sussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente. In proposito si rileva quanto segue. La Commissione Disciplinare dapprima ha correttamente applicato il disposto dell’art. 31/a 1) C.G.S.( “ I rapporti dell’ arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”) affermando che l’arbitro, sia nel referto di gara sia in sede di audizione, aveva ammesso un errore tecnico idoneo ad inficiare la validità della gara; tuttavia, successivamente, ha sostenuto, in tal modo incorrendo nella violazione del disposto dell’art. 33/1/b) e c) C.G.S., l’ininfluenza dell’errore medesimo per essere terminata la gara dopo la ripresa del giuoco e per essere stata indi irrilevante la presenza in campo del calciatore non espulso per doppia ammonizione. Deve rilevarsi, sul punto, che la decisione impugnata non ha fornito in motivazione contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale, con poco attenta ed incoerente applicazione delle norme richiamate sopra e di precedenti statuizioni sulla stessa materia di questa Commissione d’Appello Federale, ha riformato la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in esame. La Commissione Disciplinare, infatti, non ha indicato le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto che l’errore tecnico non ha concretamente influito sullo svolgimento della parte residua della gara, si rammenti conclusasi con il punteggio di 4 a 5, limitandosi apoditticamente ed astrattamente ad affermare contrariamente al vero che essa era terminata subito dopo la ripresa del giuoco così omettendo di considerare che lo stesso arbitro aveva dichiarato che in realtà mancavano ancora 6 secondi effettivi alla fine della partita, un tempo residuo che, in superiorità numerica, certamente é idoneo nel Calcio a Cinque allo sviluppo di un’azione di giuoco finalizzata al tiro verso la porta avversaria. La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, deve essere disposta la ripetizione della gara A.S. Tribalcio Picena /S.S. Port Cafè. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù dell’accoglimento dell’impugnazione, deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Tribalcio Picena di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), annulla l’impugnata delibera e dispone la ripetizione della gara Tribalcio Picena/S.S. Port Cafè
del 25.11.2005. Ordina la restituzione della tassa versata.
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