F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO G.S. VIGOR CICOGNINI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.1.2007 AL CALCIATORE POZZI YURI E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 2.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO G.S. VIGOR CICOGNINI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.1.2007 AL CALCIATORE POZZI YURI E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 2.2.2006) Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 9 dicembre 2005, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito dell’esame del referto arbitrale relativo alla gara Vigor Cicognini/Signa 1914 del 4.12.2005, infliggeva al calciatore Pozzi Yuri la sanzione della squalifica fino al 9.1.2007 e al G.S. Vigor Cicognini la sanzione dell’ammenda di euro 1000,00. Contro tali provvedimenti presentava ricorso alla Commissione Disciplinare il G.S. Vigor Cicognini chiedendo una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore e la revoca della sanzione dell’ammenda. L’adita Commissione Disciplinare respingeva integralmente il reclamo come da Comunicato Ufficiale n. 34 del 2 febbraio 2006. Presenta ora ricorso a questa Commissione d’Appello Federale il G.S. Vigor Cicognini accependo tra l’altro “l’eccessività delle sanzioni inflitte rispetto a quanto commesso”. Ritiene la Commissione che il gravame attualmente al suo esame si sostanzi in una richiesta di nuovo esame dei fatti già esaminati nei primi due gradi di giudizio. Tale nuovo esame non è ammissibile in questa sede ai sensi dell’art. 33 punto 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dal G.S. Vigor Cicognini di Prato e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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