F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO SIG.RA BIANCHI TIZIANA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE FAELLI DAVIDE IN FAVORE DELLA U.S. FIORENZUOLA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 13/D del 25.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO SIG.RA BIANCHI TIZIANA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE FAELLI DAVIDE IN FAVORE DELLA U.S. FIORENZUOLA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 13/D del 25.11.2005) Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., Bianchi Tiziana, genitrice esercente la potestà sul minore Faelli Davide, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Tesseramenti il 25.11.2005 ( Com. Uff. n. 13/D) in virtù del quale è stata rigettata la richiesta di annullamento del tesseramento del calciatore Faelli Davide in favore della società U.S. Fiorenzuola 1922 s.r.l. ( richiesta tesseramento n. 162104 stagione sportiva 2004-2005). La decisione impugnata ha evidenziato l’autenticità della sottoscrizione posta dalla Bianchi Tiziana sul modulo di tesseramento; conseguentemente la Commissione Tesseramenti ha escluso che detta firma fosse apocrifa ed ha ritenuto valido il tesseramento del calciatore Faelli Davide. L’odierna reclamante chiede l’ annullamento del predetto tesseramento del calciatore Faelli Davide in favore del Fiorenzuola 1922 s.r.l. sostenendo, anche in questa sede, la non autenticità della firma apposta sul modulo di tesseramento; a tal uopo la Bianchi invoca “un confronto calligrafico” ovvero “una perizia calligrafica”. L’appello è infondato. Il provvedimento della Commissione Tesseramenti è immune da censure sia in punto di fatto sia sotto il profilo logico - argomentativo in ragione del quale detto Giudice, con attenta e coerente disamina delle risultanze documentali siccome prospettate dalla stessa ricorrente, ha ritenuto valido il vincolo del calciatore Faelli. La Commissione Tesseramenti, con puntuali e precise argomentazioni, ha infatti stabilito che “ l’esame comparativo delle sottoscrizioni attribuibili di certo alla reclamante, poste in calce al ricorso ed al documento d’identità prodotto, con quella apposta in calce alla richiesta di tesseramento impugnato, appaiono, invero, sovrapponibili tra loro e con tratti del tutto identici per conformazione delle lettere, inclinazione e pressione della scrittura. In particolare assolutamente identici appaiono le conformazioni delle lettere iniziali del cognome e nome oltre che l’intera scrittura di quest’ultimo.” Detto assunto è pienamente condiviso da questa Commissione d’Appello Federale e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l’ impugnata decisione va confermata e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Sig.ra Bianchi Tiziana e dispone incamerarsi la tassa versata.
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