F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 27/02/06 APPELLO DELL’A.S. SAN LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MANCHESTER CASTROVILLARI/S. LORENZO DEL VALLO DEL 4.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.01.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 27/02/06
APPELLO DELL’A.S. SAN LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MANCHESTER CASTROVILLARI/S. LORENZO DEL VALLO DEL 4.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.01.2006)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione di cui al Com.Uff. n. 67 del 14 dicembre 2005, disponeva la ripetizione della gara Machester Castrovillari/S.Lorenzo del 4.12.2005. Avverso tale decisione proponeva impugnazione avanti la Commissione Disciplinare l'A.S. S.Lorenzo del Vallo. L'adita Commissione, ritenuto che “effettivamente il direttore di gara ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall'art. 12, punto 4, lett. c) e 13, punto 1, lett. e) del C.G.S.”, rigettava il reclamo condividendo la decisione del primo giudice in ordine alla ripetizione della gara (Com.Uff. n. 83 del 20 gennaio 2006). Avverso tale pronuncia interponeva, previa richiesta di copia degli atti ufficiali, gravame a questa Commissione l'A.S. San Lorenzo del Vallo chiedendo l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo e la consequenziale dichiarazione della regolarità della gara con conferma del risultato di 2-1 in proprio favore acquisito sul campo o che la gara stessa venisse dichiarata persa per il Machester Castrovillari per 0-3.. Rileva preliminarmente questa Commissione che il gravame va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 34, comma 7, e 33, comma 2, C.G.S. per avere la reclamante omesso l'invio contestuale alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali.. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., per omesso invio alla controparte del preannuncio del reclamo con richiesta di copia degli atti, l’appello come innanzi proposto dall’A.S. San Lorenzo del Vallo di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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