F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 27/02/06 APPELLO DEL CALCIATORE GABBIANELLI CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 90 del 26.01.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 27/02/06
APPELLO DEL CALCIATORE GABBIANELLI CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 90 del 26.01.2006)
Il calciatore Gabbianelli Christian, tesserato per la Pol. D. Atletico Gallo società militante nel Campionato di 2a Categoria organizzato dal Comitato Regionale Marche, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 26 gennaio 2006, con la quale era stata fissata al medesimo la squalifica fino al 31.12.2006 in parziale modifica della sanzione già comminata dal Giudice Sportivo presso del Comitato Regionale Marche fino al 31.12.2007 di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 5 gennaio 2006. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello sia inammissibile. L’appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che è preclusa dall’art. 33 comma 1 C.G.S. quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Gabbianelli Christian e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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