F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 2. APPELLO DELL’U.S. COLFELICE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 AL SIG. FIORE ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 58 del 26.01.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 2. APPELLO DELL’U.S. COLFELICE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 AL SIG. FIORE ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 58 del 26.01.2006) L'U.S. Colfelice, partecipante al Campionato di 2° Categoria, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 58 del 26 gennaio 2006, che aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in relazione alla gara Caira/Colfelice del 18 dicembre 2005, era stata comminata la sanzione della squalifica sino al 30 giugno 2007 a Fiore Antonio, allenatore dell'U.S. Colfelice, per avere, a fine gara, afferrato l'arbitro Campana Emanuele per i capelli, tirandoli con forza e procurandogli intenso dolore. Osserva, preliminarmente, la Commissione che la reclamante ha riproposto in questa sede lo stesso motivo posto a fondamento del ricorso avanzato alla Commissione Disciplinare e cioè che l'autore del gesto sarebbe stato non l'allenatore Fiore Antonio ma il Sig. Protano Antonio, assistente dell'arbitro per la stessa reclamante. Pertanto, essendo stato proposto dalla ricorrente un motivo che implica valutazioni in ordine all'accertamento del fatto, non potendosi rimettere in discussione quanto già delibato nei due precedenti gradi di giudizio, la C.A.F, in applicazione del disposto dell'art. 33 comma 1 C.G.S., non può che dichiarare inammissibile il reclamo e disporre l’incameramento della la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Colfelice di Colfelice (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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