F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 4. APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI “GIOVANI DI SERIE DISPOSTO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06
4. APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SVINCOLO DEI CALCIATORI “GIOVANI DI SERIE DISPOSTO DALLA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione
Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)
Con reclamo inviato il 26.1.2006, la Salernitana Sport S.p.A. impugnava il
provvedimento con cui la Commissione Tesseramenti, a conferma del Com. Uff. n.
21 dei 17 agosto 2005 della Lega Nazionale Professionisti, aveva respinto il ricorso
avverso la decisione con cui a seguito della non ammissione al Campionato di
competenza dell’odierna reclamante, erano stati svincolati d’autorità i giovani di
serie tesserati presso la predetta società, allegando inesatta applicazione delle
norme vigenti al riguardo.
Il reclamo non può trovare accoglimento: il comma 2 dell’art. 106 N.O.I.F. stabilisce
che i calciatori giovani possono essere sciolti dal vincolo in caso di rinuncia
da parte della società al vincolo, ovvero di inattività o di esclusione della società
stessa.
L’art. 110 successivo prevede l’ipotesi di mancata iscrizione o dell’esclusione
della società dal campionato di competenza, stabilendo che tutti i calciatori già
tesserati per la stessa siano svincolati d’autorità; non può essere revocato in dubbio
che detta norma si applichi anche ai calciatori “giovani di serie” se non altro in
quanto costoro sono a tutti gli effetti calciatori tesserati per società professionistiche,
pur se con uno speciale vincolo di addestramento.
Da tanto consegue che l’art. 110 non regola una situazione diversa da quella
prevista dall’art. 106, ma introduce invece una specifica disciplina per una delle fattispecie
elencate in quest’ultima norma.
Il riferimento esclusivo all’art. 110 N.O.I.F. contenuto nel provvedimento di
esclusione dal campionato di competenza della Salernitana Sport risulta pertanto
corretto ed immune da vizi, come pure esente da violazioni applicative è il conseguente
provvedimento di svincolo di tutti i calciatori professionisti e giovani di
serie già tesserati per la stessa società, dato che non emerge dal provvedimento
federale alcuna espressa deroga.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla
Salernitana Sport di Salerno e dispone incamerarsi la tassa versata.
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