F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 5. APPELLO DELL’A.S.D. INTERCOMUNALE COLLESALVETTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIVORNO NORD PONTINO/INT.LE COLLESALVETTI DEL 5.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.34 del 02.02.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 5. APPELLO DELL’A.S.D. INTERCOMUNALE COLLESALVETTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIVORNO NORD PONTINO/INT.LE COLLESALVETTI DEL 5.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.34 del 02.02.2006). Con reclamo ritualmente proposto dal G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. avverso la regolarità della gara contro la soc. Intercomunale Collesalvetti SRL del 5.11.2005, valida per il Campionato Juniores Provinciale, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Livorno confermava il risultato acquisito sul campo e cioè 2 – 1 per la soc. Intercomunale Collesalvetti SRL.. Il reclamo si fondava sulla affermazione che l’arbitro avrebbe reso, a fine gara, al capitano della Società reclamante di avere commesso un errore tecnico nel decretare un rigore che aveva determinato il risultato finale della gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 17/2005 il Giudice Sportivo, preso atto che il referto di gara non conteneva alcuna menzione del fatto reclamato, rigettava il reclamo con il richiamo al disposto di cui all’art. 24, comma 3, C.G.S.. Avverso questa delibera proponeva rituale e tempestivo gravame il G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. che, riproponendo le argomentazioni già svolte, rilevava che l’arbitro aveva riconosciuto il suo errore anche alla presenza dell’osservatore A.I.A.. La competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, previa acquisizione dei chiarimenti richiesti all’arbitro il quale aveva confermato di avere commesso l’errore denunciato, in accoglimento del gravame proposto disponeva la ripetizione della gara ex art. 12, comma 4, lett. c), C.G.S. e disponeva la restituzione della tassa versata (v. C.U. n. 34 del 2 febbraio 2006). Osservava la Commissione Disciplinare che la decisione assunta dall’arbitro di concedere il calcio di rigore, in luogo della punizione a due in area, aveva avuto influenza sullo svolgimento della gara che si era conclusa col risultato di 2 – 2, ottenuto proprio per effetto della realizzazione del calcio di rigore; ciò aveva alterato l’esito della gara determinando uno svolgimento irregolare. Avverso questa delibera ha proposto rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Intercomunale Collesalvetti SRL la quale ha eccepito che la Commissione Disciplinare, quale Giudice di secondo grado, non era competente a deliberare nel merito bensì sulla ammissibilità del reclamo stesso dichiarato, peraltro, inammissibile dal Giudice Sportivo; concludeva, quindi, per l’annullamento della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare ed il ripristino della delibera di prime cure. Rileva, preliminarmente, la C.A.F. che, ex art. 25 n. 2 C.G.S., la Commissione Disciplinare è competente a giudicare in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, salvo, il che non è, quanto previsto dall’art. 40, comma 1, C.G.S.. Osserva, altresì, che nel caso di specie l’arbitro, per sua seppur tardiva esplicita ammissione, ha dichiarato di avere commesso un errore tecnico che ha concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco (v. C.U. C.A.F. n. 32/C – 10.5.1990 – App. U.S. Baiso). A questa stregua del tutto corretta appare la delibera impugnata che, pertanto, deve essere confermata, con correlativo rigetto del gravame. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla A.S.D. Intercomunale Collesalvetti SRL di Collesalvetti (Livorno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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