F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 6. APPELLO PER REVOCAZIONE DELL’A.L. RARI NANTES SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.L. RARI NANTES SIRACUSA/ SOMMATINO DEL 15.01.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’8.02.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 6. APPELLO PER REVOCAZIONE DELL’A.L. RARI NANTES SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.L. RARI NANTES SIRACUSA/ SOMMATINO DEL 15.01.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’8.02.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 dell’8 febbraio 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla A.L. Rari Nantes Siracusa avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo, chiamato a pronunziarsi in merito all’interruzione della gara Sommatino Calcio - A.L. Rari Nantes Siracusa del 15.1.2006 per le manifestazioni di intemperanza addebitabili ad alcuni tesserati della squadra di casa, aveva dato atto della regolarità della gara e dell’impossibilità di infliggere alla soc. Sommatino la richiesta sanzione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 33 del 26 gennaio 2006). Osservava la Commissione che quanto enunciato e descritto nelle difese della Società appellante non trova alcun riscontro sia nel referto arbitrale che nei rapporti allegati, i quali, nel descrivere dettagliatamente e scrupolosamente quanto accaduto nel terreno di gioco rilevavano … che, dopo la sospensione della partita la stessa riprendeva regolarmente. Da qui, come già osservato, il rigetto del reclamo. Avverso tale decisione proponeva appello la società che, rilevata la mancanza o l’insufficienza di motivazione nonché un esame mancante o insufficiente in ordine a punti decisivi della controversia, riproponeva gli argomenti già sottoposti all’esame della Commissione Disciplinare richiamando l’attenzione sul fatto, in estrema sintesi, che quanto verificatosi ad opera di un dirigente della soc. Sommatino e di otto sostenitori di questa, aveva pregiudicato il regolare svolgimento della gara che, dal 20° del secondo tempo, era proseguita pro forma. Chiedeva, pertanto, la totale riforma della decisione impugnata e che fosse inflitta alla soc. Sommatino la sanzione della perdita della gara. L’appello della A.L. Rari Nantes Siracusa non è ammissibile. Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d’Appello sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che per omessa … motivazione su un punto decisivo della controversia. Al di là di mere espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa) mancata o insufficiente motivazione da parte della Commissione Disciplinare o il presunto mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (mere espressioni di stile che, in difetto di argomenti a sostegno, non valgono certo a far divenire ammissibile un appello che ammissibile non è); al di là di generiche affermazioni di stile, si stava osservando, la A.L. Rari Nantes Siracusa non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa valutazione da dare allo svolgimento della gara dal 2° del secondo tempo in avanti in conseguenza del comportamento tenuto da un dirigente della società ospitante e da suoi otto sostenitori. Va da sé, di conseguenza, che l’appello, proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 punto 1 C.G.S., deve esser dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (non condivisibili, peraltro, alla luce del rapporto dell’arbitro e dei relativi allegati) in forza dei quali la gara a partire dal 20° del secondo tempo sarebbe andata avanti pro forma. Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello della soc. Rari Nantes Siracusa non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.L. Rari Nantes Siracusa di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.
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