F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 6. APPELLO PER REVOCAZIONE DELL’A.L. RARI NANTES SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.L. RARI NANTES SIRACUSA/ SOMMATINO DEL 15.01.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’8.02.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06
6. APPELLO PER REVOCAZIONE DELL’A.L. RARI NANTES SIRACUSA
AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.L. RARI NANTES SIRACUSA/
SOMMATINO DEL 15.01.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’8.02.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 dell’8 febbraio 2006 la
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il
reclamo proposto dalla A.L. Rari Nantes Siracusa avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo, chiamato a pronunziarsi in merito all’interruzione della gara
Sommatino Calcio - A.L. Rari Nantes Siracusa del 15.1.2006 per le manifestazioni
di intemperanza addebitabili ad alcuni tesserati della squadra di casa, aveva dato
atto della regolarità della gara e dell’impossibilità di infliggere alla soc. Sommatino
la richiesta sanzione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 33 del 26 gennaio
2006).
Osservava la Commissione che quanto enunciato e descritto nelle difese della
Società appellante non trova alcun riscontro sia nel referto arbitrale che nei rapporti
allegati, i quali, nel descrivere dettagliatamente e scrupolosamente quanto
accaduto nel terreno di gioco rilevavano … che, dopo la sospensione della partita
la stessa riprendeva regolarmente. Da qui, come già osservato, il rigetto del
reclamo.
Avverso tale decisione proponeva appello la società che, rilevata la mancanza o
l’insufficienza di motivazione nonché un esame mancante o insufficiente in ordine
a punti decisivi della controversia, riproponeva gli argomenti già sottoposti all’esame
della Commissione Disciplinare richiamando l’attenzione sul fatto, in estrema
sintesi, che quanto verificatosi ad opera di un dirigente della soc. Sommatino e di
otto sostenitori di questa, aveva pregiudicato il regolare svolgimento della gara che,
dal 20° del secondo tempo, era proseguita pro forma. Chiedeva, pertanto, la totale
riforma della decisione impugnata e che fosse inflitta alla soc. Sommatino la
sanzione della perdita della gara.
L’appello della A.L. Rari Nantes Siracusa non è ammissibile.
Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni
Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d’Appello sia
per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che
per omessa … motivazione su un punto decisivo della controversia. Al di là di mere
espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa) mancata
o insufficiente motivazione da parte della Commissione Disciplinare o il presunto
mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (mere espressioni
di stile che, in difetto di argomenti a sostegno, non valgono certo a far divenire
ammissibile un appello che ammissibile non è); al di là di generiche affermazioni di
stile, si stava osservando, la A.L. Rari Nantes Siracusa non ha proposto appello per
una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine
da una diversa valutazione da dare allo svolgimento della gara dal 2° del secondo
tempo in avanti in conseguenza del comportamento tenuto da un dirigente della
società ospitante e da suoi otto sostenitori. Va da sé, di conseguenza, che l’appello,
proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 punto 1 C.G.S., deve esser dichiarato
inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (non condivisibili, peraltro,
alla luce del rapporto dell’arbitro e dei relativi allegati) in forza dei quali la gara a
partire dal 20° del secondo tempo sarebbe andata avanti pro forma.
Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai
sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere
impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito,
ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di
secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate.
Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente
procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e
posto che l’appello della soc. Rari Nantes Siracusa non verte su un illecito sportivo
né su alcuna delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime,
fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 1,
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.L. Rari Nantes Siracusa di Siracusa
e dispone incamerarsi la tassa versata.
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