F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 . APPELLO DELL’A.S. SALIVOLI CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALIVOLI CALCIO/LIVORNO 9 DEL 4.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 29 del 9.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 . APPELLO DELL’A.S. SALIVOLI CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALIVOLI CALCIO/LIVORNO 9 DEL 4.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 29 del 9.2.2006) Con ricorso del 19.12.2005, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Salivoli Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Livorno che le aveva inflitto la sconfitta per 0-3 in relazione alla gara del 3.12.2005 Salivoli Calcio-Livorno 9 valevole per il Campionato Allievi. A giudizio della ricorrente la sanzione, inflittale a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto società ospitante, a seguito della interruzione temporanea dell’impianto di illuminazione artificiale durante l’indicata gara, non era addebitabile a sua negligenza e, in ogni caso, era sproporzionata rispetto alla gravità dell’inconveniente che aveva comportato una sospensione della gara solo per pochi minuti. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, rilevato che il reclamo non risultava essere stato inviato anche alla società controparte, dichiarava inammissibile il gravame si sensi dell’ art. 29 nn. 5 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva., disponendo l’incameramento della tassa versata. Avverso quest’ultima decisione la società Salivoli Calcio ha proposto appello in data 16.2.2006 lamentando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di 2° Grado, il reclamo risultava essere stato ritualmente inviato al Comitato Regionale Toscana e anche al C.S. Livorno 9. Quest’ultimo motivo appare senz’altro fondato poiché risulta in atti che il reclamo proposto avverso la decisione del primo Giudice con lettera del 19 dicembre 2005, indirizzato, per conoscenza anche al C.S. Livorno, è stato in effetti spedito a quest’ultima società con raccomandata rr. del 20 dicembre 2005 e ricevuta dal destinatario il 29 dicembre successivo (cfr. ricevute di ritorno in atti). Stante l’insussistenza del vizio denunciato, la decisione di secondo grado va annullata, ai sensi dell’art. 35 n.5 CGS con rinvio della controversia al Giudice Sportivo di 2° Grado per la decisione del merito. Per questi motivi la CA.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Salivoli Calcio di Piombino (Livorno), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S. per insussistenza della inammissibilità. Ordina il rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico per l’esame di merito e dispone la restituzione della tassa versata.
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