F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 1. APPELLO S.S. ARTIGLIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARTIGLIO/PROMANO DEL 18.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 57 del 20.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06
1. APPELLO S.S. ARTIGLIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ARTIGLIO/PROMANO DEL 18.12.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 57 del
20.1.2006)
Con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale di Perugia n. 24 del
21 dicembre 2005, il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara Artiglio-Promano
del 18.12.2005, sospesa dall’arbitro al minuto 46° del I° tempo per violenze e
minacce patite dallo stesso ad opera di tesserati della Soc. Promano, infliggeva a
quest’ultima la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,
nonché quella dell’ammenda nella misura di euro 180,00. Contestualmente
infliggeva all’allenatore del Promano Consigli Riccardo la squalifica fino al
30.6.2006 per comportamento violento e minaccioso nei confronti del direttore di
gara.
Avverso detta decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare
l’A.S. Promano la quale deduceva che le “condizioni di sicurezza” e “i margini di
serenità personale” connessi alla conduzione di una gara debbono essere obiettivamente
valutate e non possono discendere da una stima personale dell’arbitro
non riferibile a dati certi cui legare detta valutazione. Precisava, nella specie, che
la situazione determinatasi a seguito dell’aggressione dell’arbitro da parte dell’allenatore
Consigli poteva considerarsi risolta con l’espulsione dello stesso allenatore
onde la gara poteva essere regolarmente proseguita, tant’è che lo stesso
direttore di gara non aveva inflitto altre sanzioni ai giocatori che pure, a suo dire, lo
avevano accerchiato, limitandosi ad annunciare di ritenere la gara conclusa “per
scarsa sicurezza”. Concludeva perché l’incontro venisse ripetuto e la squalifica dell’allenatore
Consigli ridotta, in quanto il comportamento di quest’ultimo era stato
dettato da intenti protestatari piuttosto che da una reale volontà di aggressione.
Con delibera pubblicata nel C.U. n.57 del Comitato Regionale Umbria del 20
gennaio 2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria,
dopo aver ascoltato l’arbitro, con motivazione succinta, aderiva alla richiesta del
reclamante, e disponeva la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica all’allenatore
Consiglio Riccardo.
Detta decisione veniva tempestivamente impugnata dalla S.S. Artiglio che inviava
alla C.A.F. un articolato ricorso evidenziando:
A) L’inammissibilità del reclamo dell’A.S. Promano per violazione dell’art.29 C.G.S.
per inosservanza della norma che prevede, a pena d’inammissibilità, l’invio di
copia del reclamo all’eventuale controparte.
B) Erronea applicazione dell’art.64 comma 2 delle N.O.I.F. in quanto l’arbitro,
nella sua decisione di sospendere la gara, si era attenuto con scrupolo alle
indicazioni contenute nella norma medesima.
C) Difetto di motivazione della Commissione Disciplinare la quale non aveva
dato logico e comprensibile conto della propria decisione.
Concludeva in via preliminare per l’inammissibilità del reclamo proposto dalla
A.S. Promano alla Commissione Disciplinare; nel merito per la dichiarazione di illegittimità
della impugnata delibera con conseguente ripristino di quella emessa dal
Giudice Sportivo.
Questa C.A.F., premessa l’assoluta infondatezza del primo motivo di ricorso,
posto che dagli atti risulta che l’A.S. Promano in pari data (31.12.2005) spedì il
reclamo alla Commissione Disciplinare e copia dello stesso alla S.S. Artiglio ( v. fogli
15 e 16 ) e quindi ottemperò alle prescrizioni contenute nel comma 5 dell’art.29 del
Codice di Giustizia Sportiva, ritiene rilevante, ai fini della propria decisione, il motivo
concernente il difetto di motivazione della delibera della Commissione
Disciplinare, in cui può ritenersi assorbito quello relativo alla corretta interpretazione
dell’art.64 delle N.O.I.F..
Invero il citato art. 64 testualmente recita:” L’arbitro deve astenersi dall’iniziare
o dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo
giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o
dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara in piene indipendenza
di giudizio”.
Dall’esegesi letterale della norma discende che la valutazione delle situazioni
pregiudizievoli ivi descritte e connesse al regolare svolgimento della gara appartengono
all’arbitro.
Va aggiunto, in ogni caso, che il giudizio del direttore di gara deve essere congruamente
motivato, all’evidente fine di evitarne l’arbitrarietà. Ciò significa che
detto giudizio deve essere saldamente ancorato a dati obiettivi agevolmente
riscontrabili, di talchè se i dati sussistono e la loro valutazione risulta congruamente
motivata, non può non conseguirne l’insindacabilità della decisione arbitrale di
iniziare o far proseguire la gara.
Nella specie, dall’esame del referto arbitrale, documento da nessuno contestato,
si evince: 1) che il direttore di gara, durante i minuti di recupero del I° tempo, dell’incontro
Artiglio-Promano del Campionato di 3° Categoria, veniva aggredito dall’allenatore
del Promano, Consiglio Riccardo, il quale, entrato sul terreno di gioco lo
spingeva con violenza per tre volte; 2) che contestualmente veniva accerchiato dall’intera
squadra del Promano e raggiunto da calci senza peraltro riuscire ad individuare
i responsabili; 3) che, espulso l’allenatore, questi si rifiutava reiteratamente di
abbandonare il terreno di gioco e che infine, fatto ingresso negli spogliatoi, incontrava
il Consigli il quale lo minacciava con le parole:” se ti metto le mani addosso ti
stronco”.
Rispetto a tali fatti obbiettivi l’arbitro maturò la decisione di sospendere la gara,
decisione che verosimilmente divenne definitiva allorché fu aggredito verbalmente
dallo stesso Consigli nell’atrio antistante gli spogliatoi; ciò si desume dal fatto che,
subito dopo, convocò i dirigenti delle squadre e comunicò la propria decisione.
Nello stesso referto il direttore di gara ha giustificato il proprio operato con il timore
per la propria incolumità e con il conseguente venir meno della necessaria serenità
per condurre la gara.
Sulla scorta dei dati suesposti concernenti le violenze e le minacce patite, del
tutto giustificata e comprensibile appare la preoccupazione dell’arbitro per la propria
incolumità. E tale preoccupazione si appalesa ancor più condivisibile se si
tiene nel giusto conto che la gara in questione si giocava senza assistenza della
forza pubblica, in un campo di periferia, dove risulta abbastanza agevole l’eventuale
ingresso di tifosi che avessero trovato sollecitazioni dal comportamento violento
e sconsiderato dell’allenatore.
Svolte queste necessarie considerazioni si rileva come la Commissione
Disciplinare, nel ribaltare la decisione del Giudice Sportivo abbia ritenuto affrettata
e non giustificata la decisione dell’arbitro di sospendere la gara limitandosi a sottolineare:
A) “che le condizioni di sicurezza, al termine del I° tempo, erano garantite per
quanto riguarda il comportamento del pubblico limitato a poche unità”
B) “che il comportamento dell’allenatore, già espulso, non poteva costituire
argomento per l’adozione di un provvedimento così grave”.
Opina questa C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare, se non del
tutto mancante di motivazione, si appalesa dotata di argomentazioni sintetiche,
assolutamente insufficienti, non adeguate ed infine erronee per quanto attiene alla
corretta applicazione dell’art.64 delle N.O.I.F..
Basterebbe a riguardo ribadire quanto in precedenza dedotto circa la legittimità
Non è, invero, comprensibile, quanto al punto sub A) come ed in quale modo la
sicurezza potesse essere garantita dal fatto che il pubblico fosse numericamente
limitato, dato che l’esperienza insegna come il pericolo per la incolumità delle persone
possa promanare anche da un solo tifoso in tutte quelle situazioni dove le
condizioni generali di sicurezza sono minimali o del tutto mancanti.
Ma a prescindere della non condivisibile affermazione della Commissione
Disciplinare, si evidenzia come l’organo giudicante abbia trascurato del tutto sia le
ragioni dedotte dall’arbitro a fondamento della sua decisione, sia la realtà all’interno
della quale si è verificata la vicenda che ci occupa.
Ha trascurato, infatti, di considerare, come in precedenza dedotto, che il direttore
di gara era stato fatto oggetto di aggressione fisica e da comportamenti
minacciosi non solo da parte dell’allenatore, ma dall’intera compagine del
Promano che lo accerchiò e colpì nel momento in cui il Consigli lo spingeva ripetutamente
con le mani.
Ha trascurato, poi, di valutare che i fatti si erano svolti in un campo dove si disputano
gare di terza categoria, mancanti della tutela della forza pubblica e dei presidi necessari
per evitare l’ingresso di estranei sul terreno di gioco.
Se si fossero prese in considerazione le riferite circostanze probabilmente
sarebbe parsa lecita e giustificata la prefigurazione dell’arbitro di ulteriori atti di
violenza nei suoi confronti nell’ipotesi di una qualsivoglia decisione sfavorevole al
Promano durante l’eventuale prosecuzione della gara.
Quanto al punto sub B) si osserva come l’allenatore, Consigli Riccardo, non solo
si rese responsabile di intollerabili atti di violenza, in ciò supportato dai suoi calciatori, ma
non ottemperò all’ordine di espulsione trattenendosi nell’area antistante gli spogliatoi,
a lui inibita, dove indirizzò all’arbitro la frase gravemente minacciosa:” se ti
metto le mani addosso ti stronco”, con ciò alimentando comprensibili timori del
direttore di gara.
Con riferimento, infine, all’applicazione dell’art. 64 delle N.O.I.F, si ribadisce che
la norma in questione, attribuisce all’arbitro la valutazione della situazione di pericolo
e tale valutazione va rispettata ove la stessa sia ancorata a dati obiettivi e
scevra da motivazioni personalistiche ed emozionali.
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dalla S.S. Artiglio di Fighille (Perugia), annulla l’impugnata delibera e ripristina le
sanzioni disposte dal Giudice Sportivo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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