F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 1. APPELLO S.S. ARTIGLIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARTIGLIO/PROMANO DEL 18.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 57 del 20.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 1. APPELLO S.S. ARTIGLIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARTIGLIO/PROMANO DEL 18.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 57 del 20.1.2006) Con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale di Perugia n. 24 del 21 dicembre 2005, il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara Artiglio-Promano del 18.12.2005, sospesa dall’arbitro al minuto 46° del I° tempo per violenze e minacce patite dallo stesso ad opera di tesserati della Soc. Promano, infliggeva a quest’ultima la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché quella dell’ammenda nella misura di euro 180,00. Contestualmente infliggeva all’allenatore del Promano Consigli Riccardo la squalifica fino al 30.6.2006 per comportamento violento e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Avverso detta decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare l’A.S. Promano la quale deduceva che le “condizioni di sicurezza” e “i margini di serenità personale” connessi alla conduzione di una gara debbono essere obiettivamente valutate e non possono discendere da una stima personale dell’arbitro non riferibile a dati certi cui legare detta valutazione. Precisava, nella specie, che la situazione determinatasi a seguito dell’aggressione dell’arbitro da parte dell’allenatore Consigli poteva considerarsi risolta con l’espulsione dello stesso allenatore onde la gara poteva essere regolarmente proseguita, tant’è che lo stesso direttore di gara non aveva inflitto altre sanzioni ai giocatori che pure, a suo dire, lo avevano accerchiato, limitandosi ad annunciare di ritenere la gara conclusa “per scarsa sicurezza”. Concludeva perché l’incontro venisse ripetuto e la squalifica dell’allenatore Consigli ridotta, in quanto il comportamento di quest’ultimo era stato dettato da intenti protestatari piuttosto che da una reale volontà di aggressione. Con delibera pubblicata nel C.U. n.57 del Comitato Regionale Umbria del 20 gennaio 2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, dopo aver ascoltato l’arbitro, con motivazione succinta, aderiva alla richiesta del reclamante, e disponeva la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica all’allenatore Consiglio Riccardo. Detta decisione veniva tempestivamente impugnata dalla S.S. Artiglio che inviava alla C.A.F. un articolato ricorso evidenziando: A) L’inammissibilità del reclamo dell’A.S. Promano per violazione dell’art.29 C.G.S. per inosservanza della norma che prevede, a pena d’inammissibilità, l’invio di copia del reclamo all’eventuale controparte. B) Erronea applicazione dell’art.64 comma 2 delle N.O.I.F. in quanto l’arbitro, nella sua decisione di sospendere la gara, si era attenuto con scrupolo alle indicazioni contenute nella norma medesima. C) Difetto di motivazione della Commissione Disciplinare la quale non aveva dato logico e comprensibile conto della propria decisione. Concludeva in via preliminare per l’inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S. Promano alla Commissione Disciplinare; nel merito per la dichiarazione di illegittimità della impugnata delibera con conseguente ripristino di quella emessa dal Giudice Sportivo. Questa C.A.F., premessa l’assoluta infondatezza del primo motivo di ricorso, posto che dagli atti risulta che l’A.S. Promano in pari data (31.12.2005) spedì il reclamo alla Commissione Disciplinare e copia dello stesso alla S.S. Artiglio ( v. fogli 15 e 16 ) e quindi ottemperò alle prescrizioni contenute nel comma 5 dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene rilevante, ai fini della propria decisione, il motivo concernente il difetto di motivazione della delibera della Commissione Disciplinare, in cui può ritenersi assorbito quello relativo alla corretta interpretazione dell’art.64 delle N.O.I.F.. Invero il citato art. 64 testualmente recita:” L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara in piene indipendenza di giudizio”. Dall’esegesi letterale della norma discende che la valutazione delle situazioni pregiudizievoli ivi descritte e connesse al regolare svolgimento della gara appartengono all’arbitro. Va aggiunto, in ogni caso, che il giudizio del direttore di gara deve essere congruamente motivato, all’evidente fine di evitarne l’arbitrarietà. Ciò significa che detto giudizio deve essere saldamente ancorato a dati obiettivi agevolmente riscontrabili, di talchè se i dati sussistono e la loro valutazione risulta congruamente motivata, non può non conseguirne l’insindacabilità della decisione arbitrale di iniziare o far proseguire la gara. Nella specie, dall’esame del referto arbitrale, documento da nessuno contestato, si evince: 1) che il direttore di gara, durante i minuti di recupero del I° tempo, dell’incontro Artiglio-Promano del Campionato di 3° Categoria, veniva aggredito dall’allenatore del Promano, Consiglio Riccardo, il quale, entrato sul terreno di gioco lo spingeva con violenza per tre volte; 2) che contestualmente veniva accerchiato dall’intera squadra del Promano e raggiunto da calci senza peraltro riuscire ad individuare i responsabili; 3) che, espulso l’allenatore, questi si rifiutava reiteratamente di abbandonare il terreno di gioco e che infine, fatto ingresso negli spogliatoi, incontrava il Consigli il quale lo minacciava con le parole:” se ti metto le mani addosso ti stronco”. Rispetto a tali fatti obbiettivi l’arbitro maturò la decisione di sospendere la gara, decisione che verosimilmente divenne definitiva allorché fu aggredito verbalmente dallo stesso Consigli nell’atrio antistante gli spogliatoi; ciò si desume dal fatto che, subito dopo, convocò i dirigenti delle squadre e comunicò la propria decisione. Nello stesso referto il direttore di gara ha giustificato il proprio operato con il timore per la propria incolumità e con il conseguente venir meno della necessaria serenità per condurre la gara. Sulla scorta dei dati suesposti concernenti le violenze e le minacce patite, del tutto giustificata e comprensibile appare la preoccupazione dell’arbitro per la propria incolumità. E tale preoccupazione si appalesa ancor più condivisibile se si tiene nel giusto conto che la gara in questione si giocava senza assistenza della forza pubblica, in un campo di periferia, dove risulta abbastanza agevole l’eventuale ingresso di tifosi che avessero trovato sollecitazioni dal comportamento violento e sconsiderato dell’allenatore. Svolte queste necessarie considerazioni si rileva come la Commissione Disciplinare, nel ribaltare la decisione del Giudice Sportivo abbia ritenuto affrettata e non giustificata la decisione dell’arbitro di sospendere la gara limitandosi a sottolineare: A) “che le condizioni di sicurezza, al termine del I° tempo, erano garantite per quanto riguarda il comportamento del pubblico limitato a poche unità” B) “che il comportamento dell’allenatore, già espulso, non poteva costituire argomento per l’adozione di un provvedimento così grave”. Opina questa C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare, se non del tutto mancante di motivazione, si appalesa dotata di argomentazioni sintetiche, assolutamente insufficienti, non adeguate ed infine erronee per quanto attiene alla corretta applicazione dell’art.64 delle N.O.I.F.. Basterebbe a riguardo ribadire quanto in precedenza dedotto circa la legittimità Non è, invero, comprensibile, quanto al punto sub A) come ed in quale modo la sicurezza potesse essere garantita dal fatto che il pubblico fosse numericamente limitato, dato che l’esperienza insegna come il pericolo per la incolumità delle persone possa promanare anche da un solo tifoso in tutte quelle situazioni dove le condizioni generali di sicurezza sono minimali o del tutto mancanti. Ma a prescindere della non condivisibile affermazione della Commissione Disciplinare, si evidenzia come l’organo giudicante abbia trascurato del tutto sia le ragioni dedotte dall’arbitro a fondamento della sua decisione, sia la realtà all’interno della quale si è verificata la vicenda che ci occupa. Ha trascurato, infatti, di considerare, come in precedenza dedotto, che il direttore di gara era stato fatto oggetto di aggressione fisica e da comportamenti minacciosi non solo da parte dell’allenatore, ma dall’intera compagine del Promano che lo accerchiò e colpì nel momento in cui il Consigli lo spingeva ripetutamente con le mani. Ha trascurato, poi, di valutare che i fatti si erano svolti in un campo dove si disputano gare di terza categoria, mancanti della tutela della forza pubblica e dei presidi necessari per evitare l’ingresso di estranei sul terreno di gioco. Se si fossero prese in considerazione le riferite circostanze probabilmente sarebbe parsa lecita e giustificata la prefigurazione dell’arbitro di ulteriori atti di violenza nei suoi confronti nell’ipotesi di una qualsivoglia decisione sfavorevole al Promano durante l’eventuale prosecuzione della gara. Quanto al punto sub B) si osserva come l’allenatore, Consigli Riccardo, non solo si rese responsabile di intollerabili atti di violenza, in ciò supportato dai suoi calciatori, ma non ottemperò all’ordine di espulsione trattenendosi nell’area antistante gli spogliatoi, a lui inibita, dove indirizzò all’arbitro la frase gravemente minacciosa:” se ti metto le mani addosso ti stronco”, con ciò alimentando comprensibili timori del direttore di gara. Con riferimento, infine, all’applicazione dell’art. 64 delle N.O.I.F, si ribadisce che la norma in questione, attribuisce all’arbitro la valutazione della situazione di pericolo e tale valutazione va rispettata ove la stessa sia ancorata a dati obiettivi e scevra da motivazioni personalistiche ed emozionali. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla S.S. Artiglio di Fighille (Perugia), annulla l’impugnata delibera e ripristina le sanzioni disposte dal Giudice Sportivo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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