F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 2. APPELLO DELLA POL. ALTO MOLISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTO MOLISE/AESERNIA DELL’11.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 77 del 2.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 2. APPELLO DELLA POL. ALTO MOLISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTO MOLISE/AESERNIA DELL’11.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 77 del 2.2.2006) Con reclamo inviato al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, la S.S. Aesernia esponeva, con riferimento alla gara Pol. Alto Molise – A.S. Aesernia ( giocata l’11.12.2005 ), che la società ospitante aveva utilizzato il calciatore Lombardi Andrea che risultava squalificato per una gara come da C.U. n.55 del 9 dicembre 2005. Ciò posto e ritenuto che il Codice di Giustizia Sportiva prevede per tale irregolarità la perdita della gara chiedeva che la soc. Pol. Alto Molise venisse così sanzionata con l’assegnazione ad essa reclamante dei tre punti in classifica. Il Giudice Sportivo investito della questione, convalidava il risultato conseguito sul campo, e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise competente a decidere ex art.42 comma 3 C.G.S.. La Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n.77 del 2 febbraio 2006, accoglieva il reclamo della S.S. Aesernia e, per l’effetto, infliggeva alla Soc. Pol. Alto Molise la sanzione sportiva della perdita della gara giocata l’11.12.2005 con il punteggio di 0-3. Quanto alle deduzioni della controparte, secondo cui il Giudice Sportivo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della S.S. Aesernia perché inviato ad organo incompetente ai sensi dell’art.29 comma 5 C.G.S., la Commissione opinava che, per giurisprudenza costante della C.A.F., in detta ipotesi, non può farsi luogo a dichiarazioni di inammissibilità. Avverso tale delibera proponeva ricorso alla C.A.F. la Polisportiva Alto Molise, in persona del presidente p.t. De Filippis Fabio, il quale ribadiva la inosservanza dell’art. 29 comma 5 nella parte in cui si esplicita che tutti i reclami devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini di cui all’art.34, a pena di inammissibilità e concludeva per l’accoglimento del ricorso e la conseguente riforma della delibera della Commissione Disciplinare. Il ricorso è infondato. Invero, il carattere tassativo delle disposizioni che disciplinano, a pena di inammissibilità, la trasmissione dei ricorsi all’organo competente per il giudizio è mitigato, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, dalla necessità del rispetto del principio della conversione degli atti e da evidente ragione di economia processuale. Ne discende che ben ha fatto il Giudice Sportivo a trasmettere gli atti relativi al reclamo della S.S. Aesernia, a lui pervenuto, alla Commissione Disciplinare competente per il giudizio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Alto Molise di Pescolanciano (Isernia). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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