F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 3. APPELLO A.S. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE CENCIARELLI MATTEO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 2.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 3. APPELLO A.S. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE CENCIARELLI MATTEO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 2.2.2006) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’A.S. Cinthia 1920 proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico, C.U. n. 27 del 2 febbraio 2005, relativo alla sanzione disciplinare inflitta al calciatore Cenciarelli Matteo. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha respinto il reclamo presentato dalla A.S. Cinthia 1920 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma che, con C.U. n. 25 del 6 gennaio 2005, inflisse la squalifica al Cenciarelli fino al 30.6.2006. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “ come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la A.S. Cinthia 1920, con l’atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di 2° Grado. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l’incameramento della tassa, ai sensi dell’art. 29 comma 13 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it