F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 5. APPELLO DELL’A.S. FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COLONNELLESE/FRANCAVILLA CALCIO A 5 DEL 15.10.2005: PERDITA DELLA GARA PER 0-6; PUNTI 3 DI PENALIZZAZIONE; ? 750 DI AMMENDA; INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE, INFLITTA AL SIG. PESCE SERGIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 12.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06
5. APPELLO DELL’A.S. FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI
SEGUITO GARA COLONNELLESE/FRANCAVILLA CALCIO A 5 DEL
15.10.2005: PERDITA DELLA GARA PER 0-6; PUNTI 3 DI PENALIZZAZIONE;
? 750 DI AMMENDA; INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PROPOSTA
DI PRECLUSIONE, INFLITTA AL SIG. PESCE SERGIO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n.
39 del 12.1.2006)
Con preannuncio del 16.1.2006 la A.S. Francavilla Calcio a 5 ha richiesto copia
degli atti del procedimento, avverso le decisioni della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Abruzzo, come riportato in epigrafe
Tempestivamente ha poi prodotto motivi, rappresentati personalmente dall’avv.
Croce in sede di dibattimento.
Nel corso della gara di Calcio a Cinque Pol. Colonnellese-A.S. Francavilla del
15.10.2005, il dirigente del Francavilla, Sig. Pesce Sergio, si rendeva responsabile
di una aggressione nei confronti del secondo arbitro, consistente nell’avergli inferto
una violenta testata al volto. La gara veniva sospesa. Il dirigente veniva sanzionato
dal Giudice Sportivo con la squalifica per anni cinque con proposta di prleclusione
e la società con la punizione sportiva della perdita della gara, tre punti di
penalizzazione ed ? 1.000,00 di ammenda.
Avverso tale deliberazione l’odierna appellante proponeva ricorso alla
Commissione Disciplinare, la quale riduceva la sanzione pecuniaria ad ? 750,00,
confermando, tuttavia, nel resto l’impugnata delibera.
La A.S. Francavilla Calcio a 5, quindi, interponeva tempestivo e rituale gravame
alla C.A.F. lamentando, in via principale, le contraddittorie dichiarazioni rese dai 2
arbitri dell’incontro che, per tabulas, escluderebbero la responsabilità del Sig.
Pesce nella causazione dell’infortunio occorso al 2° arbitro; in via subordinata,
denunciava la spropositatezza della sanzione inflitta al dirigente anche alla luce dell’intervenuto
pentimento dallo stesso manifestato anche dinanzi all’odierno
Collegio giudicante.
La C.A.F. alla luce degli atti ufficiali di gara nonché dei successivi supplementi
forniti dagli attori della vicenda, osserva come non possa dubitarsi della responsabilità
del Sig. Pesce.
Correttamente e con motivazione immune da censure, infatti, il Giudice di 2°
grado ha evidenziato la dolosità della condotta posta in essere dal dirigente
sanzionato il quale, più volte, nel corso della gara, ha tenuto un atteggiamento antiregolamentare ed irrispettoso delle decisioni arbitrali. Nonostante, poi, il provvedimento
di espulsione, correttamente adottato dall’arbitro nei suoi confronti, il Pesce,
al culmine delle proteste esplodeva nel gesto di violenza sopra descritto.
Peraltro, proprio in considerazione della qualifica sociale del Sig. Pesce
(Presidente dell’A.S. Francavilla Calcio a 5), congrua appare la sanzione inflittagli.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.
Francavilla Calcio a 5 di Francavilla al Mare (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa
versata.
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