F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 6. APPELLO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 RAIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 RAIANO/BISCEGLIE CALCIO A 5 DEL 3.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 380 del 27.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 6. APPELLO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 RAIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 RAIANO/BISCEGLIE CALCIO A 5 DEL 3.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 380 del 27.1.2006) Con preannuncio del 30.1.2006 l’A.S.D. Calcio 5 Raiano ha richiesto copia degli atti del procedimento avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, come in epigrafe descritte. In data 3.12.2005, in occasione della gara Raiano-Bisceglie, il direttore di gara sospendeva l’incontro per sopravvenuta impraticabilità del terreno di giuoco al 13° del 2° tempo, essendo penetrata dalla copertura dell’impianto acqua piovana che aveva invaso il terreno di giuoco rendendo impossibile la prosecuzione dell’incontro. Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 277 del 15 dicembre 2005, in accoglimento del reclamo proposto dal Bisceglie infliggeva al Raiano la punizione della perdita della gara per 0 - 6, ritenendo la società ospitante responsabile dell’inefficienza dell’impianto. La Commissione Disciplinare, adita dal Raiano, ha confermato la decisione di primo grado, non ritenendo fondate le ragioni dell’odierna appellante, ritenuta oggettivamente responsabile della sospensione dell’incontro. L’appello è infondato. I motivi a sostegno e le osservazioni della C.A.F. sono così sintetizzabili. a) Inammissibilità del reclamo proposto dal Bisceglie per omesso invio di copia del preannuncio al Raiano stesso. - non è previsto tale obbligo per chi preannuncia reclamo al Giudice Sportivo, né dell’art. 24 C.G.S., né dall’art. 34 C.G.S.; giova ricordare che comunque il Giudice Sportivo si sarebbe dovuto pronunciare – anche in assenza del reclamo del Bisceglie -. circa la regolarità della gara. b) Eccezionalità dell’evento atmosferico e conseguente sussistenza di causa di forza maggiore per le eccezionali precipitazioni avvenute con il conseguente cedimento di parte della copertura dell’impianto. - non riferibile all’art. 55 N.O.I.F. che disciplina diversa fattispecie. Al momento dell’iscrizione al campionato la società deve dimostrare di avere la disponibilità di un impianto di giuoco che risponda ai requisiti richiesti dalla Divisione Calcio a Cinque. Pertanto, essendo riscontrabile dagli atti che la causa dell’infiltrazione di acqua che ha determinato l’impraticabilità del terreno di giuoco è riconducibile sicuramente al cattivo stato di manutenzione, o logoramento, della copertura dell’impianto, e non essendo stato peraltro adeguatamente provata l’eccezionalità dell’evento meteorologico, si ritengono condivisibili le decisioni adottate dai precedenti organi disciplinari. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.. Calcio a 5 Raiano di Raiano (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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