F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 9. APPELLO DEL SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C dell’8.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 9. APPELLO DEL SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C dell’8.3.2006) In data 8.3.2006 l’allenatore responsabile della prima squadra dell’A.C. Sangiovannese 1927 proponeva appello alla C.A.F. avverso il provvedimento di cui in epigrafe. L’appellante veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, a seguito della gara Frosinone – Sangiovannese del 17.2.2006, con la squalifica per tre giornate di gara “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara non percepito dal destinatario, nonché per gesto ed espressione volgarmente offensiva ripetutamente rivolta ad un calciatore locale durante l’incontro (r.Ufficio Indagini)”. Il rituale ricorso della società avverso, in parte, tale sanzione veniva respinto dalla Commissione Disciplinare, come da Com. Uff. n. 248/C dell’8 marzo 2006, in quanto: - il comportamento antiregolamentare del Braglia era stato puntualmente descritto dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, costituente pertanto fattore di prova piena; - correttamente graduata nella misura sanzionatoria. I motivi di appello dinanzi a questa C.A.F., diffusamente trattati dalla difesa del reclamante, sono riassumibili, in via principale, nella sostenuta estraneità dei fatti in capo al tecnico ed in via gradata nella eccessività della sanzione inflittagli. La C.A.F., esaminati gli atti ed ascoltata la parte, personalmente presente, osserva che il primo profilo sostenuto dall’appellante non appare condivisibile in quanto i fatti posti all’attenzione di questo organo giudicante non sono negati dal Sig. Braglia Piero il quale, invece, contesta, sostanzialmente, l’assenza di qualsivoglia prova che le parole da questi proferite fossero effettivamente rivolte all’arbitro nonché al “calciatore avversario”( peraltro non identificato come risulta dalla puntuale relazione svolta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini). Per ciò che attiene, invece, alla seconda censura, questa C.A.F. ritiene di poter aderire all’eccezione svolta dall’appellante e conseguentemente il reclamo merita accoglimento. La sanzione inflitta, infatti, non appare congrua rispetto alla motivazione assunta dalla Commissione Disciplinare che, pertanto, può esser ridotta nella misura di due giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Braglia Piero a due giornate effettive di gara. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it