F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 9. APPELLO DEL SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C dell’8.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06
9. APPELLO DEL SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.
249/C dell’8.3.2006)
In data 8.3.2006 l’allenatore responsabile della prima squadra dell’A.C.
Sangiovannese 1927 proponeva appello alla C.A.F. avverso il provvedimento di cui
in epigrafe.
L’appellante veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo presso la Lega
Professionisti Serie C, a seguito della gara Frosinone – Sangiovannese del
17.2.2006, con la squalifica per tre giornate di gara “per comportamento offensivo
verso l’arbitro durante la gara non percepito dal destinatario, nonché per gesto ed
espressione volgarmente offensiva ripetutamente rivolta ad un calciatore locale
durante l’incontro (r.Ufficio Indagini)”.
Il rituale ricorso della società avverso, in parte, tale sanzione veniva respinto
dalla Commissione Disciplinare, come da Com. Uff. n. 248/C dell’8 marzo 2006, in
quanto:
- il comportamento antiregolamentare del Braglia era stato puntualmente descritto
dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, costituente pertanto fattore di
prova piena;
- correttamente graduata nella misura sanzionatoria.
I motivi di appello dinanzi a questa C.A.F., diffusamente trattati dalla difesa del
reclamante, sono riassumibili, in via principale, nella sostenuta estraneità dei fatti in
capo al tecnico ed in via gradata nella eccessività della sanzione inflittagli.
La C.A.F., esaminati gli atti ed ascoltata la parte, personalmente presente,
osserva che il primo profilo sostenuto dall’appellante non appare condivisibile in
quanto i fatti posti all’attenzione di questo organo giudicante non sono negati dal
Sig. Braglia Piero il quale, invece, contesta, sostanzialmente, l’assenza di qualsivoglia
prova che le parole da questi proferite fossero effettivamente rivolte all’arbitro
nonché al “calciatore avversario”( peraltro non identificato come risulta dalla
puntuale relazione svolta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini).
Per ciò che attiene, invece, alla seconda censura, questa C.A.F. ritiene di poter
aderire all’eccezione svolta dall’appellante e conseguentemente il reclamo merita
accoglimento.
La sanzione inflitta, infatti, non appare congrua rispetto alla motivazione assunta
dalla Commissione Disciplinare che, pertanto, può esser ridotta nella misura di
due giornate effettive di gara.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto,
riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Braglia Piero a due giornate effettive
di gara. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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