F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 11.A.S.D. TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/ACICATENA DEL 14.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06
11.A.S.D. TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/ACICATENA
DEL 14.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)
In relazione alla gara disputata il 10.4.2005, giusta C.U. n.69 del 13.4.2005, il
calciatore Francesco Sciuto veniva squalificato per una giornata (somma di ammonizioni).
Nella gara immediatamente successiva del 13.4.2005 lo stesso ha giocato regolarmente
perché ancora non a conoscenza del richiamato C.U. n.69, per cui, la
squalifica doveva in ipotesi essere scontata nella gara immediatamente successiva
del 17.4.2005.
Sennonché, nella gara del 13.4.2005 il calciatore Sciuto è stato espulso.
Giusta il disposto del dell’art.41 comma 2 C.G.S., il calciatore che viene espulso
nel corso di una gara ufficiale, è automaticamente squalificato per una giornata
senza declaratoria del Giudice Sportivo e tale sanzione può essere aggravata, se
del caso, con provvedimento del Giudice medesimo.
In virtù del detto automatismo, quindi, certamente il calciatore non poteva giocare
la prima gara successiva all’espulsione e, tra l’altro, la detta espulsione, in virtù dell’ultima
parte di cui al secondo comma dell’art. 41 C.G.S., è stata sanzionata dal Giudice
Sportivo con la squalifica a tempo, fino al 31.12.2005 (C.U. n.70 del 20 aprile 2005),
superandosi con ciò la pena edittale minima automatica di una giornata.
Appare quindi evidente che successivamente al 13.4.2005 (giorno della gara in
cui il calciatore è stato espulso) e fino a tutto il 31.12.2005, lo stesso dovevasi
ritenere squalificato in virtù dell’espulsione, attesa l’operatività automatica della
detta sanzione. Consegue da ciò che in detto periodo, vale a dire quello compreso
tra il 13.4.2005 ed il 31.12.2005, il calciatore, non può aver scontato la squalifica di
una giornata per somma di ammonizioni comminatagli con C.U. n. 69, in relazione
alla gara 10.4.2005.
Detta ultima squalifica, per l’effetto di quanto sopra, doveva essere scontata in
epoca posteriore alla squalifica per espulsione, stante l’automatismo di quest’ultima,
vale a dire, dopo il 31.12.2005.
Poiché però dopo detta data il calciatore Sciuto ha giocato regolarmente tutte
le gare ufficiali, e tra queste, quella del 14.1.2006 Taormina/Acicatena, appare
indubbia la sua posizione irregolare e, quindi, fondata la doglianza del Taormina, in
relazione alla decisione della Commissione Disciplinare, che devesi ritenere
erronea.
Per questi motivi la C.A.F., accoglie l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D.
Taormina (Messina), annulla la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge
all’A.C.R.D. Acicatena la sanzione della perdita della gara a fianco indicata per 0-
3. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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