F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 2. APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ? 20.000,00 CON DIFFIDA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1 E 11 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 62, COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 254 del 16.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 2. APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ? 20.000,00 CON DIFFIDA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1 E 11 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 62, COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 254 del 16.2.2006) Con provvedimento del 28.12.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti le società Brescia Calcio ed Hellas Verona per rispondere della violazione di cui agli artt. 9, comma 1, e 11 C.G.S., anche con riferimento all’art. 62, comma 2, N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai rispettivi sostenitori all’interno dello stadio Bentegodi di Verona in occasione della gara Verona - Brescia del 24.9.2005. In particolare alle due società deferite venivano contestati i fatti accertati dall’Ufficio Indagini, secondo il quale prima dell’inizio della gara alcune centinaia di sostenitori bresciani, già introdotti nell’apposito settore dello stadio loro riservato, si erano riversati nel vallo prospiciente l’ingresso dello stadio - travisati ed armati di oggetti contundenti - opponendosi con violenza alle Forze di Polizia che intendevano impedire che il gruppo di facinorosi si unisse a quello degli altri tifosi del Brescia rimasti all’esterno, perché sprovvisti di biglietti di ingresso. Le intemperanze erano poi proseguite per tutta la durata della gara, avendo inoltre gli stessi sostenitori del Brescia innescato alla fine della medesima ulteriori scontri con le Forze dell’Ordine, intervenute per evitare - invano - che gli stessi venissero a contatto con un gruppo di sostenitori del Verona, a loro volta ammassati in prossimità dei cancelli interni dello stadio. Lo scontro fra le due fazioni aveva così costretto la Polizia ad effettuare numerose cariche, atte a separare i contendenti, con lancio di candelotti lacrimogeni. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 254 del 16 febbraio 2006 la Commissione Disciplinare, attesa l’inequivoca valenza probatoria del materiale raccolto attraverso gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, ed accertata la responsabilità in ordine ai fatti contestati di entrambe le contrapposte tifoserie, pur dando atto della maggior gravità della condotta complessivamente tenuta dai sostenitori del Brescia, ha affermato la responsabilità oggettiva di entrambe le società deferite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, C.G.S., riconoscendo, peraltro, a favore della soc. Hellas Verona l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 11, comma 6, C.G.S., per la fattiva cooperazione prestata alle Forze di Polizia. Per l’effetto, ritenendo di dover differenziare - quoad poenam - la più grave responsabilità del Brescia rispetto a quella del Verona, ha inflitto alla prima le sanzioni dell’ammenda di ? 20.000,00 e della diffida, alla seconda la sanzione dell’ammenda di ? 10.000,00. Con separati atti di gravame, rispettivamente del 22 e 23.2.2006 hanno proposto separato reclamo avverso al suddetta delibera l’Hellas Verona ed il Brescia Calcio, richiedendo: la prima l’annullamento dell’impugnato provvedimento, in parte qua¸ ovvero la riduzione della sanzione inflitta, per l’estraneità ai fatti violenti dei propri sostenitori e comunque in ragione della fattiva collaborazione con le Forze dell’Ordine, non sufficientemente valorizzata dal Giudice di prime cure; la seconda, contestando la rispondenza alla verità dei fatti degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, il proprio proscioglimento dagli addebiti contestati, ovvero la riduzione della sanzione inflitta. I due gravami, dei quali viene disposta la riunione per indubbia connessione, vengono in decisione all’odierna riunione, alla quale prendono parte il rappresentante della Procura Federale ed i difensori delle parti. Reputa la C.A.F. che l’appello dell’Hellas Verona non possa trovare accoglimento, mentre quello del Brescia Calcio possa essere parzialmente accolto, con rideterminazione della sanzione da infliggere alla società medesima. Per ciò che concerne il gravame dell’Hellas Verona, infatti, reputa questa Commissione che l’impugnata decisione sia immune da vizi logici e di giudizio, con riferimento sia all’accertamento della responsabilità oggettiva della società, derivante dalla certa partecipazione attiva di propri sostenitori a parte dei fatti violenti verificatisi, sia alla determinazione della misura della sanzione pecuniaria inflitta, contenuta in un importo di poco superiore al minimo edittale, ma di gran lunga inferiore al massimo, sia, infine, alla valorizzazione, ai fini della commisurazione della sanzione, dell’attenuante di cui all’art. 11, comma 6, C.G.S.. Per quanto riguarda il Brescia Calcio, al contrario, ferma l’affermazione della responsabilità oggettiva della società in relazione ai gravi e reiterati fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori, nonché la necessità di rimarcare la maggior gravità di tale responsabilità rispetto a quella ascrivibile all’Hellas Verona, sembra a questa Commissione che la quantificazione della complessiva sanzione irrogata all’appellante dalla Commissione Disciplinare - tenuto conto del minimo e del massimo edittale previsti dall’art. 11, comma 3, C.G.S., nonché della misura della sanzione inflitta al Verona - pecchi per eccesso, apparendo più congrua all’effettivo grado di responsabilità dell’appellante medesima per i fatti contestati una sanzione rideterminata mediante l’esclusione della diffida e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di ? 15.000,00. Per il complesso dei sopraindicati motivi la C.A.F. - respinge l’appello come innanzi proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona e dispone incamerarsi la tassa versata; - accoglie parzialmente l’appello come innanzi proposto dal Brescia Calcio di Brescia, riducendo la sanzione a ? 15,000,00 di ammenda, revocando la sanzione della diffida. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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