F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 4. APPELLO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.02.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 4. APPELLO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.02.2006) Con ricorso in data 18 gennaio 2006 la A.S.D. Trapani Calcio proponeva reclamo avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato interregionale in data 5 gennaio 2006, con la quale era stata archiviata la richiesta di tesseramento del calciatore Nicola Mandarano, in quanto nulla, perche “non svincolato”. Il Mandarano sino al 15 dicembre 2005 era tesserato per A.S.D. Fortitudo Ponte Vitulano ed era stato svincolato - ex art. 107 N.O.I.F. - in data 16 dicembre 2005. A tal proposito si evidenziava come la società campana avesse inviato la lista di svincolo con raccomandata recante timbro postale proprio del 16 dicembre 2005. La Commissione Tesseramenti adita dall’A.S.D. Trapani Calcio, con decisione 3 febbraio 2006 pubblicata con comunicato 18/D respingeva il reclamo in esame. I motivi posti a base della decisione evidenziavano sostanzialmente che in data 16 dicembre 2005 apparentemente la Ponte Vitulano aveva spedito tre liste di svincolo, una principale e due suppletive. Il calciatore Mandarano era stato inserito in una lista di svincolo suppletiva risultante spedita da un ufficio postale differente da quello in cui erano state spedite la lista principale e quella suppletiva ad essa allegata. Osservava la Commissione che il timbro posto sulla ricevuta della raccomandata della lista riguardante il Mandarano non era meccanizzato ma tondo e manuale e che anche la lista di svincolo era stata redatta con mano diversa da quella che aveva compilato la altre due liste (principale e - per così dire - prima suppletiva).Tali anomalie facevano supporre ragionevolmente che la data di accettazione della raccomandata fosse stata spedita in data posteriore a quella indicata dal timbro manuale e tondo e che tale circostanza fosse stata realizzata con la complicità di un compiacente impiegato postale. Osservava la Commissione che si poteva considerare altro elemento - per così dire - di stranezza l’aver inserito Mandarano in una lista autonoma e diversa dalle prime due.Tutte queste considerazioni facevano concludere che la lista di svincolo fosse stata spedita dopo il termine perentorio del 16 dicembre 2005. La A.S.D. Trapani Calcio, diretta interessata allo svincolo, impugnava la decisione in esame sostenendo la regolarità dell’iter seguito e la validità del timbro apposto sulla raccomandata, concludendo per la tempestività dell’inserimento nella lista di svincolo di Mandarano. Osserva questa Commissione di Appello Federale che il reclamo della A.S.D. Trapani Calcio è fondato e va accolto. Non vi sono agli atti elementi che possano confutare la regolarità e la veridicità del timbro postale apposto sulla ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la lista di svincolo del calciatore Mandarano. Né possono costituire elementi indiziari quelli relativi alla redazione della lista di svincolo con mano differente da quella che ha compilato le altre liste, essendo circostanza del tutto ininfluente e non pertinente, basata su alcun elemento ed in assenza di una qualsivoglia (strana) norma che imponesse la redazione da parte della medesima persona. Il supporre - poi - che qualcuno del Ponte Vitulano si possa essere avvalso della complicità di un compiacente impiegato postale è mera supposizione di fantasia non supportata da fatti o da logica di natura indiziaria. In questo procedimento, pertanto, fa fede la data del timbro postale sopra esaminato. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Trapani Calcio di Trapani, annulla la decisione impugnata e per l’effetto dichiara l’efficacia della lista di svincolo inviata il 16.12.2005 da parte dell’A.S.D. Fortitudo Ponte Vitulano e la validità del tesseramento del calciatore Mandarano Nicola in favore dell’A.S.D. Trapani Calcio con decorrenza 17.12.2005. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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