F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 5. APPELLO DELL’A.S. SPORT FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE FREITAS FAVALLI VICTOR FINO AL 26.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 446 del 17.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06
5. APPELLO DELL’A.S. SPORT FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTA AL CALCIATORE DE FREITAS FAVALLI VICTOR FINO AL
26.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a
Cinque – Com. Uff. n. 446 del 17.2.2006)
Con reclamo del 7.2.2006 l’A.S. Sport Five ha impugnato la delibera del Giudice
Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 394 dell’ 1 febbraio
2006, con la quale era stata inflitta al calciatore De Freitas Favalli Victor la
sanzione della squalifica sino al 26.4.2006 per avere questi, a gioco fermo, colpito
con una violenta gomitata un calciatore avversario all’altezza dell’occhio destro,
procurandogli una lacerazione con fuoriuscita di sangue, che lo aveva costretto ad
abbandonare definitivamente il terreno di giuoco.
La reclamante sosteneva che l’atto violento sarebbe stato commesso dal proprio
tesserato nel corso di una concitata azione di gioco, e non a gioco fermo, e
che comunque le conseguenze lesive del colpo inferto all’avversario sarebbero
state meno gravi di quelle evidenziate nel referto arbitrale, richiedendo conclusivamente
una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 446 del 17 febbraio 2006 la Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il proposto reclamo, reputando congrua la sanzione inflitta al De Freitas Favalli in relazione alla condotta
particolarmente violenta dallo stesso tenuta.
Con atto del 3.3.2006, preceduto il 20.2.2006 da dichiarazione di appello con
richiesta di copia degli atti, l’A.S. Sport Five ha proposto appello avverso tale decisione
avanti a questa Commissione d’Appello, deducendo la sostanziale “incensuratezza”
del proprio tesserato, la sproporzione della misura della sanzione irrogatagli,
anche in relazione a precedenti provvedimenti sanzionatori degli Organi di
Giustizia sportiva pronunciati in casi analoghi, e la pretesa contraddittorietà della
motivazione della deliberazione impugnata, invocando nuovamente una riduzione
della sanzione inflitta De Freitas Favalli.
Il proposto appello non merita accoglimento.
La commisurazione della sanzione da infliggere al calciatore dell’A.S. Sport Five
è stata infatti correttamente e congruamente effettuata dal Giudice Sportivo, come
anche ha osservato l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare, sulla
base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, che costituiscono fonte privilegiata di
prova. Né il fatto che il De Freitas Favalli non avesse in passato subito altre sanzioni
per condotta violenta appare circostanza idonea ad attenuare il rigore della
sanzione che deve discendere dalla commissione di un fatto denotato da particolare
gravità e gratuità quale quello commesso dal calciatore in questione, la cui
condotta particolarmente violenta è stata correttamente e congruamente sanzionata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.
Sport Five di Putignano (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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