F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 6. APPELLO DELL’A.S.D. VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERBANIA CALCIO/CASTELLAZZO BORMIDA DEL 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 37 del 16.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06
6. APPELLO DELL’A.S.D. VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA VERBANIA CALCIO/CASTELLAZZO BORMIDA DEL 15.1.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 37 del 16.2.2006)
In data 15 gennaio 2006 non si è disputata la partita Verbania Calcio contro
Castellazzo Bormida, in quanto lo stadio Comunale di Verbania risultava “ampiamente
innevato”.
A seguito di ciò la società Castellazzo Bormida presentava ricorso al Giudice
Sportivo chiedendo la vittoria della gara con il punteggio di 0-3; ricorso che veniva
respinto con provvedimento del 26.1.2006, conseguentemente impugnato innanzi
la Commissione Disciplinare che, in accoglimento dello stesso, ha ritenuto la
Società Verbania responsabile del mancato adempimento all’obbligo sancito dal
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta di rimuovere la
neve caduta antecedentemente alle 72 ore o in alternativa, di reperire altro idoneo
campo.
Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale
l’A.S.D. Verbania Calcio.
Preliminarmente rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza,
inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S..
Prevede detta norma che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono
essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse
alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per
omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per
questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice
di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente
indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che, con l’atto
di appello in esame, vengono riproposte esclusivamente in fatto le identiche
doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono
state valutate e disattese dal giudice di secondo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto
dall’A.S.D. Verbania Calcio di Verbania, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.,
e dispone incamerarsi la tassa versata.
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