F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 4. APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MAURIZIO SEGUITO GARA SALERNITANA/PADOVA DEL 6.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 254/C del 15.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06
4. APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MAURIZIO
SEGUITO GARA SALERNITANA/PADOVA DEL 6.3.2006 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.
254/C del 15.3.2006)
Con atto del 16.3.2006, il Calcio Padova spa proponeva ricorso avverso la decisione
della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Serie C relativa alla
gara Salernitana-Padova del 6.3.2005 e di cui al C. U. n. 254/C del 15 marzo 2006,
con cui veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo, che aveva inflitto al
calciatore Maurizio Bedin la squalifica per tre giornate.
La sanzione inflitta al Bedin è conseguenza, come evidenziato nella decisione
impugnata, del referto di uno degli ufficiali di gara (che ha normativamente fede
privilegiata) e del rapporto di un componente dell’Ufficio Indagini, la posizione istituzionale
e di terzietà del quale costituisce sicuro indice di veridicità e di serietà,
coincidenti, nell’affermare che il fatto di violenza ascritto al calciatore patavino si è
verificato ed è avvenuto nel tunnel.
A fronte di questo elemento di assoluta valenza, si contrappone che il Bedin
sarebbe rientrato nello spogliatoio con ritardo rispetto al calciatore avversario con
cui si era poi avuta la colluttazione (De Cesaris) e che pertanto l’episodio non poteva
essere avvenuto come descritto.
Nel ribadire la fede privilegiata che va attribuita al referto dell’assistente e la
posizione dell’incaricato dell’Ufficio Indagini, di per sé soli sufficienti a togliere
valenza alle avverse considerazioni, va soltanto rilevato che l’eventuale rientro
ritardato del Bedin non costituirebbe in ogni caso ostacolo a ritenere comunque
verificato l’episodio della colluttazione, mentre la presenza del De Cesaris nel tunnel
al momento del rientro del Bedin può avere le più diverse spiegazioni, non necessariamente,
in difetto di concreti elementi al riguardo, connesse all’attesa da parte del
De Cesaris del rientro negli spogliatoi del predetto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Calcio
Padova di Padova e dispone incamerarsi la tassa versata.
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