F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 8. APPELLO A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AYMAVILLES/SPORTING ROSTA DEL 29.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 446 del 17.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06
8. APPELLO A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
AYMAVILLES/SPORTING ROSTA DEL 29.1.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 446 del
17.2.2006)
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla mancata
effettuazione della gara del 29.1.2006 Aymavilles Calcio a 5 – Sporting Rosta, comminava
alla società Sporting Rosta la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0 – 6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda
di euro 300,00 quale prima rinuncia (C.U. n. 393 dell’ 1 febbraio 2006).
La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, ritenendo che
la A.S. Sporting Rosta non aveva idoneamente comunicato al Giudice Sportivo il
preannuncio di reclamo in base al quale giustificava la sua mancata partecipazione
alla gara in oggetto, in violazione del combinato disposto dagli art.55 N.O.I.F. e 24.5
C.G.S. rigettava il ricorso proposto dalla A.S. Sporting Rosta, confermando la decisione
del Giudice Sportivo C.U. n. 446 del 17 febbraio 2006).
Ricorreva avanti la C.A.F. l’A.S.D. Sporting Rosta eccependo il travisamento del
fatto e la erronea applicazione delle norme di cui agli art. 55 N.O.I.F., 24.5 C.G.S. e
31.1 lettera B C.G.S..
Chiedeva l’annullamento della delibera impugnata, dichiarando la sussistenza
della causa di forza maggiore.
L’appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 55.2 N.O.I..F che testualmente recita: “La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete
al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda
ed ultima istanza”.
Pertanto non è previsto alcun appello avverso la decisione – definitiva – che,
come nella fattispecie – è stata adottata dalla Commissione Disciplinare.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto
dall’A.S.D. Sporting Rosta di Buttigliera Alta (Torino), ai sensi dell’art. 55
comma 2 N.O.I.F., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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