F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 .3 APPELLO DELLA POL. FOSSALTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. FOSSALTESE/SALCITO DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 85 del 16.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06
.3 APPELLO DELLA POL. FOSSALTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
POL. FOSSALTESE/SALCITO DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 85 del
16.2.2006)
La Pol. Fossaltese ha presentato reclamo avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise del 14.2.2006 con
la quale, in merito alla gara Pol. Fossaltese - Salcito del 28.1.2006 del Campionato
di 2^ Categoria Girone B Regione Molise, è stato accolto il reclamo della società
Salcito in merito alla posizione irregolare del calciatore Griguoli Alessio ed è stata
inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara di 0-3.
La Commissione d’Appello Federale, constatato che il calciatore in questione
non aveva titolo a prendere parte nella gara medesima, respinge il reclamo proposto
e conferma la sanzione già inflitta dalla Commissione Disciplinare.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol.
Fossaltese di Fossalto (Campobasso) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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