F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VITTORIO ALTIERI, PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI BARI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 31.3 REG. S.G.S. E 96 DELLE N.O.I.F.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VITTORIO ALTIERI, PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI BARI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 31.3 REG. S.G.S. E 96 DELLE N.O.I.F. Con provvedimento 10.2.2006 il Procuratore Federale, letti gli atti della C.V.E. (C.U. N. 12/D del 22.11.2005), deferiva alla C.A.F. il Sig. Altieri Vittorio, nella sua qualifica di Presidente del Comitato Provinciale di Bari - S.G.S., per la violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1° del C.G.S. in relazione agli artt. 31 comma 3° del Reg. S.G.S. e 96 delle N.O.I.F.. Rilevava il Procuratore Federale che l’Altieri, in data 15.9.2005, recependo e sottoscrivendo un accordo antiregolamentare intervenuto tra i Presidenti delle Società U.S. Bitonto e Pol. Bitonto, relativo alla cessione onerosa di cinque giovani calciatori, aveva omesso di notiziare i competenti Organi Federali al fine di promuovere l’azione disciplinare nei loro confronti. La riprova della consapevolezza della illiceità in capo all’Altieri dell’accordo su citato è, d’altra parte, costituito dalla nota 13.9.2005 inviata dalla Pol. Bitonto alla C.V.E. ed alla U.S. Bitonto, con la quale veniva trasmessa una comunicazione in pari data in cui l’Altieri attestava che non risultava depositata in Comitato alcuna liberatoria rilasciata dalla Pol. Bitonto in favore della U.S. Bitonto per il tesseramento dei cinque giovani calciatori, con la conseguenza che l’accordo sottoscritto in data 15.9.2005 doveva ritenersi in violazione degli artt. 31 comma 3° del Reg. S.G.S. e 96 N.O.I.F.. Compariva, in sede di esame del deferimento, il Sostituto Procuratore Federale il quale concludeva per l’affermazione della responsabilità disciplinare richiedendo l’irrogazione, per il deferito, della sanzione della ammonizione. L’Altieri, pur esso comparso, sottolineava il suo ottimo excursus di dirigente federale sostenendo di avere agito in buona fede e, comunque, fiducioso che le due Società rispettassero i patti concordati. Osserva, a tal uopo, la C.A.F. che l’accordo contenuto nel documento 15.9.2005 integra una vera e propria cessione a titolo oneroso che è in assoluto contrasto con quanto disposto dal Legislatore Federale negli artt. 31 comma 3° del Reg. S.G.S. e 96 N.O.I.F.. Ciò avrebbe dovuto imporre all’Altieri, una volta presa consapevolezza della palese illiceità, di segnalare i fatti al competente Organo di Giustizia. Riconosce, comunque, la C.A.F. che l’Altieri, pur avendo agito con leggerezza, ha violato l’art. 1 comma 1° C.G.S. ponendo in essere, quindi, una condotta sanzionabile disciplinarmente. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del proposto deferimento, dichiara il Sig. Altieri Vittorio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell’ammonizione.
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