F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 10.APPELLO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI ? 5.000,00, SEGUITO GARA LECCE/PARMA DEL 19.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 294 del 23.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06
10.APPELLO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI
GARA E DELL’AMMENDA DI ? 5.000,00, SEGUITO GARA LECCE/PARMA
DEL 19.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 294 del 23.3.2006)
La U.S. Lecce ha proposto ricorso avverso il provvedimento (v. C.U. n. 294 pubblicato
il 23 marzo 2006) con il quale la Commissione Disciplinare aveva confermato
la decisione del Giudice Sportivo (pubblicata sul C.U. n. 288 del 21 marzo
2006) che aveva comminato, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del
campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di ? 5.000,00.
La reclamante ha ritenuto l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare
illegittima per l’errata e falsa applicazione dell’art. 11 C.G.S. dolendosi, comunque,
che in carenza dei relativi presupposti era stata irrogata la squalifica del campo di
gioco.
Chiedeva, pertanto, di annullare la decisione impugnata ed in subordine, in
parziale riforma della stessa, di ridurre e/o commutare le sanzioni inflitte nella
misura ritenuta di giustizia e secondo equità.
Alla seduta ha presenziato il difensore della reclamante il quale ha illustrato i
motivi del gravame rilevando, altresì, la mancanza di pericolosità delle condotte
poste in essere dai sostenitori sia per “l’incolumità pubblica” sia per l’incolumità di
coloro che si trovavano sul terreno di gioco come, d’altra parte, emergeva dal referto
dell’arbitro in cui era stato descritto il comportamento del pubblico.
Ciò premesso ritiene la C.A.F. che il reclamo sia ammissibile e parzialmente
fondato per i motivi di seguito esplicitati.
Preliminarmente si osserva che il lancio di fumogeni, che pure hanno causato la
sospensione della gara per complessivi otto minuti, debba ricondursi, ai fini disciplinari,
alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva.
In tal senso, condividendosi sul punto la motivazione della Commissione
Disciplinare, non può trovare accoglimento l’esimente invocato dalla U.S. Lecce a
supporto del quale ha richiesto l’ammissione di prova testimoniale, essendo pacifica la connessione tra le condotte e l’evento agonistico in occasione del quale
sono state poste in essere.
Epperò, è pur vero, come si evince dagli atti ufficiali, che il lancio di fumogeni,
come osservato dalla reclamante, non può ritenersi abbia costituito grave pericolo
per l’incolumità di coloro che erano presenti sul terreno di gioco di talché, ad avviso
della C.A.F., per legittimare la squalifica del campo di gioco non può trovare
applicazione il dettato normativo di cui all’art. 11, commi 1 e 3 del C.G.S. i cui presupposti
sono costituiti da precedente diffida, mai comminata alla U.S. Lecce, e
dalla sussistenza di fatti particolarmente gravi, come da costante giurisprudenza di
questa Commissione (v. reclamo Soc. Vicenza in C.U. n. 4 del 13 Luglio 2005).
Per contro giova osservare che la reclamante, come evidenziato dal Giudice
Sportivo, è stata destinataria, a titolo di responsabilità oggettiva, di precedenti
sanzioni disciplinari in ben quindici occasioni nel corso della presente stagione
sportiva, per cui deve ritenersi recidiva.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi
proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, annulla l’impugnata delibera e infligge la
sola sanzione dell’ammenda di ? 25.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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