F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 2. APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA (GIÀ CISCO LODIGIANI A.S.) AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. BORUSSIA, PER IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE DE SOUSA CLAUDIO, L’IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 103.000,00 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06
2. APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA (GIÀ CISCO LODIGIANI A.S.) AVVERSO
L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. BORUSSIA, PER IL “PREMIO
ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE
DE SOUSA CLAUDIO, L’IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 103.000,00 (Delibera
della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’ A.S. Cisco
Calcio Roma s.r.l., a norma degli art. 33 comma 2 lett. a) e 46 comma 9 C.G.S., ha
proposto reclamo avverso la decisione della C.V.E., C.U. n. 17/D del 23.1.2006,
con la quale è stata riconosciuta e deliberata l’attribuzione, da parte dell’odierna
appellante, in favore della A.S.D. Borussia, del premio alla carriera relativo al calciatore
Claudio De Sousa , ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F..
L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione
Vertenze Economiche, la violazione dell’art. 33/1 lett. B e C del C.G.S..
Segnatamente l’ A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. ricorre per:
omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio, con riferimento specifico all’errata
applicazione dell’art. 99 bis N.O.I.F. in luogo del disposto di cui all’art. 96 N.O.I.F..
In via subordinata, inoltre, la reclamante chiede venga applicata, nel presente
giudizio, la disposizione del nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F., entrata in vigore -
C.U. n. 153/A - a far data dall’1 febbraio 2006 (ed applicabile per espressa disposizione
transitoria anche alle controversie per le quali non sia intervenuta decisione
passata in giudicato alla data di approvazione del nuovo testo regolamentare), che
limita ad ? 18.000,00, per ogni anno di formazione impartita ad un giovane calciatore
dilettante che abbia compiuto almeno12 anni di età, il compenso forfettario
riconosciuto allorché il “giovane” o “giovane dilettante”disputi la sua prima gara nel
Campionato di Serie “A” ovvero disputi con lo status di professionista la sua prima
gara ufficiale in Nazionale “A” o nella Under 21.
Ha presentato controdeduzioni la A.S.D. Borussia, sostenendo l’infondatezza
del principale motivo di reclamo chiedendone il rigetto; l’A.S.D. Borussia, altresì,
ritenendo non applicabile al presente giudizio la citata disposizione transitoria relativa
al nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F. , ha prospettato, previa sospensione della
decisione nel merito, la rimessione alla Corte Federale degli atti del presente procedimento.
In relazione al primo motivo di gravame, l’ appellante A.S. Cisco Calcio Roma
s.r.l. rileva, in particolare, che la C.V.E. avrebbe errato perché non ha dichiarato
inammissibile la domanda proposta dall’A.S.D. Borussia per omessa allegazione
della documentazione comprovante il tesseramento, nel corso della stagione agonistica 1997/98, del De Sousa ed indi per aver dato luogo ad accertamenti istruttori
non consentiti o comunque privi del carattere di eccezionalità previsto dall’art.
46 comma 5 C.G.S..
Rileva, questo decidente, che l’appello in esame è, sul punto, infondato.
Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero
fuorvianti.
L’ art. 46 comma 2 C.G.S., nel disciplinare le modalità di svolgimento dei giudizi
dinanzi alla C.V.E., espressamente prevede l’applicabilità delle disposizioni generali
del procedimento disciplinare di cui agli arrt. 29 e ss.gg. C.G.S.. L’art. 30 comma 3
C.G.S. attribuisce agli Organi di giustizia sportiva, quale certamente è la C.V.E., “i
più ampi poteri di indagine ed accertamento”; in materia di vertenze economiche,
detta disposizione deve essere correlata con la previsione dell’art. 46 comma 5
C.G.S., che consente in talune ipotesi l’ammissione di prove testimoniali.
Orbene, l’ordinanza istruttoria emessa dalla C.V.E., ammissiva di deposizioni
testimoniali finalizzate a dimostrare il tesseramento del De Sousa per l’A.S.D.
Borussia nel corso della stagione agonistica 1997/98, si è resa eccezionalmente (e
correttamente) necessaria perché il De Sousa stesso aveva in precedenza affermato,
con dichiarazione scritta, di non ricordare se, nel corso di quella stagione, fosse
stato tesserato per l’A.S.D. Borussia (pur essendo stata versata in atti copiosa documentazione
non ufficiale militante in tal senso, in uno con il cartellino del De Sousa
relativo alla precedente stagione 1996/97) e perché, per la mancata restituzione del
cartellino del De Sousa relativo alla stagione 1997/98 dopo la cessione di esso in
prestito - proprio alla A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. (allora Cisco Lodigiani s.r.l) - in
occasione di un torneo estivo, l’A.S.D. Borussia non aveva potuto produrre il documento,
non avendone più la disponibilità per motivi ragionevolmente plausibili, in
sede di giudizio dinanzi alla C.V.E..
La valutazione unitaria delle sopra richiamate circostanze ha, dunque, determinato
la C.V.E. a disporre ed assumere le prove testimoniali in atti ed a ritenere, con
argomentazioni che questa Commissione d’Appello Federale condivide, comprovato
che per l’intera stagione sportiva 1997/98 il calciatore Claudio De Sousa è
stato regolarmente tesserato per l’A.S.D. Borussia, con la conseguente statuizione
del riconoscimento in favore di quest’ultima società del premio alla carriera disciplinato
dall’art. 99 bis N.O.I.F..
Fondata, di contro, si manifesta la richiesta subordinata avanzata dalla ricorrente
società A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l..
Con delibera del 1 febbraio 2006, come sopra richiamato, il Consiglio Federale
ha modificato il testo dell’art. 99 bis N.O.I.F., prevedendone espressamente l’applicabilità
alle controversie, come quella in esame, non ancora definite con decisione
passata in giudicato.
In ragione del predetto disposto, dunque, deve accogliersi la domanda della
A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. e quantificarsi in ? 18.000,00 il premio alla carriera da
corrispondere alla A.S.D. Borussia, presso la quale è risultato essere stato regolarmente
tesserato per l’intera stagione sportiva 1997/98 il calciatore Claudio De
Sousa.
Non può, invero, condividersi l’assunto difensivo della resistente A.S.D.
Borussia in ordine all’asserita illegittimità della disposizione transitoria sopra richiamata,
né sussistono le condizioni per la sospensione del presente procedimento e
la conseguente, come richiesto, rimessione degli atti alla Corte Federale.
Non ricorrono, nella fattispecie in esame, le ipotesi di cui all’art. 22 lett. a) e c)
C.G.S. che, in casi tassativi – contrasti interpretativi di norme statutarie e regolamentari
ovvero illegittimità delle norme federali in rapporto allo statuto – sanciscono
le competenze del Supremo Organo Federale.
La norma transitoria di cui si contesta l’applicazione, infatti, non presenta alcuna
difficoltà applicativa né si versa in situazione di contrasto con interpretazioni
provenienti da altro organo giudicante di rilevanza tale da richiedere l’intervento
dirimente della Corte Federale; allo stesso modo, la norma in questione non presenta
alcun evidente contrasto con lo Statuto della F.I.G.C., non evidenziandosi
disparità di trattamento tra le diverse componenti federali ed al contrario apparendo,
invero, evidente l’insindacabile scelta del legislatore di razionalizzare ed armonizzare,
sul piano economico, la disciplina della materia di riferimento, in esplicazione
della autonomia riconosciuta al riguardo dall’ordinamento giuridico generale.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi
proposto, determina in ? 18.000,00 il “premio alla carriera”, da corrispondere alla
A.S.D. Borussia, relativo al calciatore De Sousa Claudio. Dispone restituirsi la tassa
reclamo.
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