F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 2. APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA (GIÀ CISCO LODIGIANI A.S.) AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. BORUSSIA, PER IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE DE SOUSA CLAUDIO, L’IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 103.000,00 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 2. APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA (GIÀ CISCO LODIGIANI A.S.) AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. BORUSSIA, PER IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE DE SOUSA CLAUDIO, L’IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 103.000,00 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’ A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l., a norma degli art. 33 comma 2 lett. a) e 46 comma 9 C.G.S., ha proposto reclamo avverso la decisione della C.V.E., C.U. n. 17/D del 23.1.2006, con la quale è stata riconosciuta e deliberata l’attribuzione, da parte dell’odierna appellante, in favore della A.S.D. Borussia, del premio alla carriera relativo al calciatore Claudio De Sousa , ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Vertenze Economiche, la violazione dell’art. 33/1 lett. B e C del C.G.S.. Segnatamente l’ A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. ricorre per: omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio, con riferimento specifico all’errata applicazione dell’art. 99 bis N.O.I.F. in luogo del disposto di cui all’art. 96 N.O.I.F.. In via subordinata, inoltre, la reclamante chiede venga applicata, nel presente giudizio, la disposizione del nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F., entrata in vigore - C.U. n. 153/A - a far data dall’1 febbraio 2006 (ed applicabile per espressa disposizione transitoria anche alle controversie per le quali non sia intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione del nuovo testo regolamentare), che limita ad ? 18.000,00, per ogni anno di formazione impartita ad un giovane calciatore dilettante che abbia compiuto almeno12 anni di età, il compenso forfettario riconosciuto allorché il “giovane” o “giovane dilettante”disputi la sua prima gara nel Campionato di Serie “A” ovvero disputi con lo status di professionista la sua prima gara ufficiale in Nazionale “A” o nella Under 21. Ha presentato controdeduzioni la A.S.D. Borussia, sostenendo l’infondatezza del principale motivo di reclamo chiedendone il rigetto; l’A.S.D. Borussia, altresì, ritenendo non applicabile al presente giudizio la citata disposizione transitoria relativa al nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F. , ha prospettato, previa sospensione della decisione nel merito, la rimessione alla Corte Federale degli atti del presente procedimento. In relazione al primo motivo di gravame, l’ appellante A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. rileva, in particolare, che la C.V.E. avrebbe errato perché non ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’A.S.D. Borussia per omessa allegazione della documentazione comprovante il tesseramento, nel corso della stagione agonistica 1997/98, del De Sousa ed indi per aver dato luogo ad accertamenti istruttori non consentiti o comunque privi del carattere di eccezionalità previsto dall’art. 46 comma 5 C.G.S.. Rileva, questo decidente, che l’appello in esame è, sul punto, infondato. Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero fuorvianti. L’ art. 46 comma 2 C.G.S., nel disciplinare le modalità di svolgimento dei giudizi dinanzi alla C.V.E., espressamente prevede l’applicabilità delle disposizioni generali del procedimento disciplinare di cui agli arrt. 29 e ss.gg. C.G.S.. L’art. 30 comma 3 C.G.S. attribuisce agli Organi di giustizia sportiva, quale certamente è la C.V.E., “i più ampi poteri di indagine ed accertamento”; in materia di vertenze economiche, detta disposizione deve essere correlata con la previsione dell’art. 46 comma 5 C.G.S., che consente in talune ipotesi l’ammissione di prove testimoniali. Orbene, l’ordinanza istruttoria emessa dalla C.V.E., ammissiva di deposizioni testimoniali finalizzate a dimostrare il tesseramento del De Sousa per l’A.S.D. Borussia nel corso della stagione agonistica 1997/98, si è resa eccezionalmente (e correttamente) necessaria perché il De Sousa stesso aveva in precedenza affermato, con dichiarazione scritta, di non ricordare se, nel corso di quella stagione, fosse stato tesserato per l’A.S.D. Borussia (pur essendo stata versata in atti copiosa documentazione non ufficiale militante in tal senso, in uno con il cartellino del De Sousa relativo alla precedente stagione 1996/97) e perché, per la mancata restituzione del cartellino del De Sousa relativo alla stagione 1997/98 dopo la cessione di esso in prestito - proprio alla A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. (allora Cisco Lodigiani s.r.l) - in occasione di un torneo estivo, l’A.S.D. Borussia non aveva potuto produrre il documento, non avendone più la disponibilità per motivi ragionevolmente plausibili, in sede di giudizio dinanzi alla C.V.E.. La valutazione unitaria delle sopra richiamate circostanze ha, dunque, determinato la C.V.E. a disporre ed assumere le prove testimoniali in atti ed a ritenere, con argomentazioni che questa Commissione d’Appello Federale condivide, comprovato che per l’intera stagione sportiva 1997/98 il calciatore Claudio De Sousa è stato regolarmente tesserato per l’A.S.D. Borussia, con la conseguente statuizione del riconoscimento in favore di quest’ultima società del premio alla carriera disciplinato dall’art. 99 bis N.O.I.F.. Fondata, di contro, si manifesta la richiesta subordinata avanzata dalla ricorrente società A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l.. Con delibera del 1 febbraio 2006, come sopra richiamato, il Consiglio Federale ha modificato il testo dell’art. 99 bis N.O.I.F., prevedendone espressamente l’applicabilità alle controversie, come quella in esame, non ancora definite con decisione passata in giudicato. In ragione del predetto disposto, dunque, deve accogliersi la domanda della A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. e quantificarsi in ? 18.000,00 il premio alla carriera da corrispondere alla A.S.D. Borussia, presso la quale è risultato essere stato regolarmente tesserato per l’intera stagione sportiva 1997/98 il calciatore Claudio De Sousa. Non può, invero, condividersi l’assunto difensivo della resistente A.S.D. Borussia in ordine all’asserita illegittimità della disposizione transitoria sopra richiamata, né sussistono le condizioni per la sospensione del presente procedimento e la conseguente, come richiesto, rimessione degli atti alla Corte Federale. Non ricorrono, nella fattispecie in esame, le ipotesi di cui all’art. 22 lett. a) e c) C.G.S. che, in casi tassativi – contrasti interpretativi di norme statutarie e regolamentari ovvero illegittimità delle norme federali in rapporto allo statuto – sanciscono le competenze del Supremo Organo Federale. La norma transitoria di cui si contesta l’applicazione, infatti, non presenta alcuna difficoltà applicativa né si versa in situazione di contrasto con interpretazioni provenienti da altro organo giudicante di rilevanza tale da richiedere l’intervento dirimente della Corte Federale; allo stesso modo, la norma in questione non presenta alcun evidente contrasto con lo Statuto della F.I.G.C., non evidenziandosi disparità di trattamento tra le diverse componenti federali ed al contrario apparendo, invero, evidente l’insindacabile scelta del legislatore di razionalizzare ed armonizzare, sul piano economico, la disciplina della materia di riferimento, in esplicazione della autonomia riconosciuta al riguardo dall’ordinamento giuridico generale. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto, determina in ? 18.000,00 il “premio alla carriera”, da corrispondere alla A.S.D. Borussia, relativo al calciatore De Sousa Claudio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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