F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 7. APPELLO DELL’A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 7. APPELLO DELL’A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006) Con rituale tempestivo reclamo la A.S.D. Sporting Peloro Messina ha proposto alla C.A.F. gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (v. C.U. n. 39 dell’ 1 marzo 2006) aveva rigettato l’appello avverso la sanzione della penalizzazione di punti tre in classifica inflittale dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara A.S.D. Sporting Peloro Messina - St. Denis del 4.2.2006 valida per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2. La reclamante ha prospettato, nella sostanza, gli argomenti fatti valere in sede di giudizio davanti alla Commissione Disciplinare, con la precisazione che, con la conferma della decisione adottata dal Giudice Sportivo, la Commissione aveva dato luogo all’erronea applicazione dell’art. 12 comma 1 C.G.S., con conseguente richiesta di cassare la decisione impugnata annullando, per l’effetto, la penalizzazione di punti tre in classifica e, in via subordinata, ritenuto il fatto di particolare tenuità, irrogare una delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 13 comma 1 C.G.S.. L’appello, pur ammissibile, non può essere accolto e deve rigettarsi per i motivi di seguito esposti. Osserva la C.A.F., condividendo le considerazioni esplicitate dal Giudice Sportivo in prime cure e dalla Commissione Disciplinare in sede di reclamo, che l’atto di violenza subito dal calciatore Prestigiacomo ad opera di un sostenitore della Società A.S.D. Sporting Peloro, diagnosticato dalla Azienda Ospedaliera, ha determinato unicamente una alterazione al potenziale atletico della Società St. Denis con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall’art. 12, comma 1, C.G.S.. Principio di specialità in applicazione del quale appare, quindi, corretta la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica (tre nel caso di specie) in misura almeno pari a quelli conquistati dalla Società appellante al termine della gara. Alla luce degli atti ufficiali e del referto ospedaliero, privo di fondamento è il sospetto che il Prestigiacomo abbia simulato in tutto o in parte le conseguenze della aggressione subita tanto da rendere necessaria la sua sostituzione in dipendenza del suo trasferimento in ospedale per i dovuti accertamenti diagnostici; con le conseguenze, già correttamente individuate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare., che non possono, pertanto, essere quelle di cui alla seconda parte dell’art. 12, comma 1, C.G.S.. A questo proposito la società ha, in via subordinata, sollecitato il riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità, di cui all’ultima parte del cit. comma 1 e la conseguente individuazione della sanzione in una di quelle previste dall’art. 13, comma 1 lettere b), c) d) ed e) C.G.S.. Epperò, anche questo motivo di gravame non è accoglibile, dal momento che, se da un lato la non straordinaria gravità dell’accaduto ha giustificato la penalizzazione in classifica nei soli punti conquistati al termine della gara (laddove avrebbero potuto essere di più), dall’altro la proditoria aggressione subita dal Prestigiacomo (che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze di quelle diagnosticate), verificatasi in un contesto di atti intimidatori reiterati nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine e già sanzionati dal Giudice Sportivo, giustificano ampiamente il non riconoscimento della ipotesi attenuata che nella fattispecie non è dato ravvisare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’ A.S.D. Sporting Peloro Messina di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.
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