F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 8. APPELLO DELLA DELL’U.S. PEDROCCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEDROCCA/REZZATO DEL 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 34 del 2.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06
8. APPELLO DELLA DELL’U.S. PEDROCCA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA PEDROCCA/REZZATO DEL 15.1.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 34 del
2.3.2006)
L’A.C. Rezzato, con atto del 16 gennaio 2006, proponeva reclamo al Giudice
Sportivo contro la U.S. Pedrocca denunciando la violazione dell’art. 34 bis N.O.I.F.
in relazione al Com. Uff. n. 2 del 7.7.2005 del Comitato Regionale Lombardia, per
aver la società U.S. Pedrocca contravvenuto all’obbligo scaturente dal citato regolamento
disciplinante l’impiego di giovani calciatori in riferimento alla gara U.S.
Pedrocca – A.C. Rezzato del Campionato di Eccellenza Girone C, disputata in data
15 gennaio 2006.
In particolare l’A.C. Rezzato rappresentava in sede di prime cure che il calciatore “Della Monica Fabio, classe 1987, entrato in campo al 22° del secondo tempo
in sostituzione del giocatore Sciotti Andrea, classe 1987, dopo alcuni minuti subiva
un infortunio e lasciava il campo senza essere sostituito pur avendo la società
U.S. Pedrocca la possibilità di effettuare la sostituzione”.
Il Giudice Sportivo, accoglieva lo spiegato gravame infliggendo all’U.S.
Pedrocca la sanzione della perdita della gara de qua con il risultato di 0-3.
Avverso la predetta decisione interponeva appello alla competente
Commissione Disciplinare la soccombente U.S. Pedrocca chiedendo la riforma del
primo giudizio con omologa del risultato acquisito sul campo nella gara in parola.
L’adita Commissione Disciplinare, tuttavia, disattendeva le formulate richieste e
confermava il deliberato del primo Giudice.
Con rituale e tempestivo appello, l’U.S. Pedrocca adiva questa C.A.F. sul presupposto
di un’errata o falsa interpretazione dell’art. 34 bis NOIF in relazione Com.
Uff. n. 2 del 7.7.2005 del Comitato Regionale Lombardia.
La C.A.F. ritiene fondato il gravame che va pertanto accolto.
L’appellante, infatti, dopo aver perso il calciatore Della Monica Fabio per infortunio
ed aver, quindi, in pieno rispettato l’obbligo di impiego di giovani, per mera
scelta tecnico/normativa, ha deciso di non sostituirlo con nessun altro, continuando
a disputare l’incontro in inferiorità numerica.
Pertanto, è da condividere la contestazione fatta dalla società appellante, secondo
cui “la decisione della Commissione Disciplinare” si sarebbe basata “solo sulla
circostanza che la società Pedrocca il giorno 15.1.2006 non aveva in panchina nessun
altro giocatore nato dopo 1.1.1987, oltre ai due già utilizzati”, in quanto la normativa
in esame non prevede sul punto un obbligo numerico per i calciatori a disposizione
in panchina.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dall’U.S. Pedrocca di Cazzago San Martino (Brescia) avverso decisioni merito gara
Pedrocca/Rezzato del 15.1.2006, annulla l’impugnata delibera ripristinando il risultato
di 1 – 1 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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