F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 9. APPELLO DELL’A.S.D. PRO FAVARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARRAFRANCA/PRO FAVARA DELL’11.2.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n. 30 del 23.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 9. APPELLO DELL’A.S.D. PRO FAVARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARRAFRANCA/PRO FAVARA DELL’11.2.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n. 30 del 23.2.2006) Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F. l’A.S.D. Pro Favara ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha respinto il ricorso presentato dalla medesima società ritenendolo infondato come puntualmente indicato nella relativa motivazione. L’A.S.D. Pro Favara, in questa sede, dopo un riesame dei fatti oggetto di causa, concludeva in via principale, per la ripetizione della gara controversa, previo annullamento delle decisioni adottate dai due precedenti Organi di Giustizia Sportiva nonché per l’annullamento delle sanzioni inflitte rispettivamente all’allenatore Milazzo Andrea, all’assistente di parte Milazzo Vincenzo ed al calciatore Caprarella Marco. La C.A.F. preliminarmente osserva che, come dalla lettura delle carte processuali, l’odierna ricorrente si limita a chiedere il riesame degli episodi per i quali sia la società che i suoi tesserati sono stati sanzionati senza addurre alcun motivo di irritualità. Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso non essendo ammesso un terzo grado di giudizio relativo al merito. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Pro Favara di Favara (Agrigento) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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