F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 1. APPELLO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ? 6.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/TARANTO DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 228/C del 22.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06
1. APPELLO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA
DI ? 6.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA SEGUITO GARA ANDRIA
BAT/TARANTO DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 228/C del 22.2.2006)
Con atto di reclamo del 22.2.2006 il Taranto Sport, in persona del proprio
Legale Rappresentante, proponeva ricorso a questa Commissione d’Appello
Federale, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C del 17.2.2006 (Comunicato Ufficiale n. 224/C).
Delibera di conferma di quella del Giudice Sportivo, che aveva sanzionato il
Taranto Sport con l’ammenda di ? 6.000,00 oltre alla diffida ex art. 13.1 C.G.S.
l’obbligo al risarcimento dei danni, ritenendo la Società oggettivamente responsabile
per le condotte dei propri tifosi.
Il Taranto Sport sostanzialmente lamenta la ingiustificata onerosità della
sanzione, soprattutto con riferimento a quella ben meno pesante inflitta alla Società
A.S. Andria Bat S.r.l.. nonostante che le condotte di entrambe le tifoserie fossero
state, a suo dire, di pari gravità.
Appare a questa Commissione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile
ai sensi dell’art. 33, 1° comma, C.G.S. trattandosi in realtà di un ricorso tendente
al solo riesame della gravità dei fatti di danneggiamento accaduti e quindi
non ricorribile in questa sede.
Il fatto stesso che il ricorrente a sostegno del proprio gravame operi un rinvio alle
doglianze già avanzate innanzi la Commissione Disciplinare conferma che trattasi di
motivi in punto di fatto e come tali inammissibili con il conseguente incameramento della
tassa versata
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone
incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 1. APPELLO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ? 6.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/TARANTO DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 228/C del 22.2.2006)"