F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. REAL CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI: ZUCCARO FRANCESCO FINO AL 31.10.2009, ZAIA GIUSEPPE FINO AL 31.12.2009, CONIGLIONE AGATINO FINO AL 30.11.2009 E MAUGERI SERGIO FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06
2. APPELLO DELL’A.S.D. REAL CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE
SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI: ZUCCARO FRANCESCO FINO AL
31.10.2009, ZAIA GIUSEPPE FINO AL 31.12.2009, CONIGLIONE AGATINO
FINO AL 30.11.2009 E MAUGERI SERGIO FINO AL 30.6.2008 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38
del 23.2.2006)
La Commissione Disciplinare (C.U. n. 38 del 22 febbraio 2006), a seguito di
reclamo da parte della A.S.D. Real Catania avverso le sanzioni inflitte dal Giudice
Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catania, rispettivamente nei confronti dei
Sigg.ri Zuccaro Francesco fino al 30.11.2010, Zaia Giuseppe fino al 31.12.2010,
Coniglione Agatino fino al 30.11.2010 e Maugeri Sergio fino al 30.11.2009, riduceva
la squalifica di alcuni fra i suddetti tesserati, e respingeva il ricorso per altri.
Pertanto, la Commissione Disciplinare deliberava di ridurre la squalifica del Sig.
Zaia Giuseppe fino al 31.12.2009, Coniglione Agostino fino al 30.11.2009 e Zuccaro
Francesco fino al 31.10.2009, confermando la sanzione inflitta al Sig. Maugeri
Sergio.
Con l’appello in esame, la società ricorrente chiede una ulteriore riduzione della
sanzione comminata ai propri tesserati.
La Commissione osserva che la ricorrente non deduce motivi di diritto che possano
giustificare l’appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare,
poiché si limita alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza
un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell’appello ai sensi
dell’art. 33, comma 1, C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Real Catania di Catania e
dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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